Quali sono gli interventi di finanziamento previsti dalla Legge 264/2002 per le istituzioni culturali e quali importi vengono stanziati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 264/2002 è una normativa che disciplina gli interventi pubblici a sostegno dei beni e delle attività culturali e dello sport in Italia. In particolare, il testo normativo pubblicato si concentra sul rifinanziamento del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova, una delle principali istituzioni liriche italiane. La legge prevede l'erogazione di 2.582.000 euro annuali per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, destinati a coprire le esigenze gestionali dell'ente. Questo finanziamento rappresenta il proseguimento di precedenti interventi di sostegno già avviati dalla Legge 223/1999, che aveva stanziato risorse per il triennio 1999-2001. La norma si applica direttamente all'amministrazione del teatro e ai soggetti responsabili della gestione finanziaria, garantendo continuità nel finanziamento pubblico delle attività culturali. Per i professionisti che operano nel settore pubblico e nella gestione di enti culturali, questa legge rappresenta un riferimento importante per comprendere i meccanismi di finanziamento ordinario delle istituzioni liriche e teatrali italiane.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 novembre 2002, n. 264
Testo normativo
LEGGE n. 264/2002
# LEGGE 8 novembre 2002, n. 264
## Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita'
culturali e lo sport.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova) 1. È disposta l'erogazione, in favore del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova, di 2.582.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per le finalità di cui all' articolo 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, comma 1. Il testo dell' art. 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223 (Interventi a sostegno dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma), è il seguente: "Art. 1. - 1. In relazione alle particolari esigenze di gestione è disposta a favore del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova l'erogazione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. In relazione alle particolari esigenze di gestione è disposta a favore dell'Accademica nazionale Santa Cecilia di Roma l'erogazione di lire 1.900 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. 4. All'onere derivante dal comma 3, pari a lire 1.900 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsone del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro per i beni e le attività culturali. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
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La Legge 264/2002 disciplina il finanziamento di enti culturali pubblici, in particolare teatri e istituzioni liriche, attraverso stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato. Commercialisti e responsabili amministrativi di enti culturali consultano questa normativa per comprendere le modalità di erogazione dei contributi pubblici, la gestione dei fondi speciali e le variazioni di bilancio autorizzate dal Ministero del Tesoro. Il riferimento alla Legge 223/1999 e ai meccanismi di finanziamento triennale è essenziale per tracciare la continuità degli interventi pubblici nel settore dello spettacolo e della cultura.
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