Legge

Legge 26/2011

Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. (11G0072)

Pubblicato: 26/03/2011 In vigore dal: 25/03/2011 Documento ufficiale

Quali sono le misure eccezionali previste dal Decreto-Legge 26/2011 per lo svolgimento delle assemblee annuali delle società quotate?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 26/2011 è stato emanato per risolvere problemi organizzativi legati alla prima applicazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito la direttiva europea sui diritti degli azionisti. La norma si applica alle società quotate soggette all'articolo 154-ter del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) e prevede due misure principali: innanzitutto, consente di convocare l'assemblea annuale entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche se lo statuto non lo prevede; in secondo luogo, permette alle società che hanno già pubblicato l'avviso di convocazione di rinviare l'assemblea a una nuova data, rispettando i termini previsti dalla normativa sulla comunicazione agli azionisti. Nel caso di assemblee convocate per la nomina degli organi sociali, le liste già depositate rimangono valide per la nuova convocazione, ma è possibile presentare nuove liste secondo i termini ordinari. Questa disciplina transitoria rappresenta un'eccezione ai tempi normalmente previsti dal codice civile e dalla normativa sulla trasparenza, finalizzata a garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee in un momento di transizione normativa.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2011, n. 26

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 26/2011 # DECRETO-LEGGE 25 marzo 2011, n. 26 ## Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. (11G0072) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 117, secondo comma, della Costituzione ; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 , recante attuazione della direttiva 2007/36/CE , relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee annuali previste dall'articolo 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile , in considerazione della prima applicazione delle norme recate dal citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Assemblea annuale 1. In sede di prima applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 , è consentito alle società alle quali si applica l'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , convocare l'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile , nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società. 2. È altresì consentito alle società alle quali si applica l'articolo 154-ter, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale, di convocare l'assemblea, in prima o unica convocazione, a nuova data, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all' articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , purchè non sia ancora decorso, con riferimento alla assemblea originariamente convocata, il termine indicato all' articolo 83-sexies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Qualora l'assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari, le liste eventualmente già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. È consentita la presentazione di nuove liste nel rispetto dei termini previsti dall' articolo 147-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e dalla normativa di attuazione dell' articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Qualora sia stata convocata con il medesimo avviso anche l'assemblea straordinaria, questa può essere parimenti rinviata alla nuova data.

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Il Decreto-Legge 26/2011 riguarda assemblee annuali, società quotate e diritti degli azionisti secondo il D.Lgs. 27/2010. Commercialisti e società di revisione devono considerare i termini di convocazione, la pubblicazione degli avvisi di assemblea, le liste di candidati per gli organi sociali e il rispetto dei termini di comunicazione previsti dal Testo Unico della Finanza, in particolare gli articoli 125-bis, 147-ter e 154-ter.

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