Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.
Quali contributi volontari autorizza la Legge 257/1997 e a favore di quali organismi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 257/1997 autorizza l'Italia a erogare due tipologie di contributi volontari destinati a organismi internazionali e iniziative umanitarie. Il primo contributo riguarda il settore del disarmo ed è destinato agli organismi delle Nazioni Unite che operano in questo ambito, oppure ad altri enti italiani e stranieri che promuovono studi, convegni e iniziative nel medesimo settore. Il secondo contributo è specificamente dedicato al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, riconoscendo l'impegno internazionale nella tutela dei diritti umani. In pratica, la legge stanzia risorse pubbliche per supportare attività di ricerca, sensibilizzazione e assistenza in ambiti considerati prioritari dalla comunità internazionale. I contributi erano fissati in lire 50 milioni annue per il disarmo e 160 milioni annue per il fondo anti-tortura, con validità per il quinquennio 1994-1998. Questa normativa rappresenta uno strumento attraverso il quale lo Stato italiano manifesta il proprio impegno verso organismi multilaterali e cause umanitarie, senza carattere obbligatorio ma su base volontaria.
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Riferimento normativo
LEGGE 31 luglio 1997, n. 257
Testo normativo
LEGGE n. 257/1997
# LEGGE 31 luglio 1997, n. 257
## Concessione di un contributo volontario in favore di organismi
delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti
italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel
settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle
Nazioni Unite per le vittime della tortura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 50 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo. 2. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 160 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura. Avvertenza: Il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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La Legge 257/1997 disciplina i contributi volontari dello Stato italiano a favore di organismi delle Nazioni Unite, enti internazionali e iniziative nel settore del disarmo e della tutela dei diritti umani. La normativa è rilevante per chi gestisce bilanci pubblici, cooperazione internazionale e finanziamenti a enti no-profit, in quanto stabilisce stanziamenti per programmi umanitari e di peacekeeping delle Nazioni Unite.
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