Quali sono le principali modifiche apportate dalla Legge 256/1993 all'istituto del soggiorno obbligato previsto dalla legge 1423/1956?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 256/1993 introduce modifiche significative al regime del soggiorno obbligato, una misura di prevenzione applicabile a persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica. La norma distingue chiaramente tra il divieto di soggiorno (che vieta la permanenza in comuni diversi da quelli di residenza o dimora abituale) e l'obbligo di soggiorno (che vincola la persona a rimanere nel comune di residenza o dimora abituale). Un aspetto rilevante riguarda l'art. 7-bis, che consente alle persone sottoposte a obbligo di soggiorno di allontanarsi per un massimo di dieci giorni (oltre il tempo di viaggio) per motivi di salute comprovati, previa autorizzazione del tribunale. La legge modifica anche le procedure di revoca e modifica dei provvedimenti, permettendo all'autorità di pubblica sicurezza di richiedere variazioni quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Inoltre, vengono abrogate disposizioni precedenti della legge 575/1965 che risultavano conflittuali con il nuovo regime.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 luglio 1993, n. 256
Testo normativo
LEGGE n. 256/1993
# LEGGE 24 luglio 1993, n. 256
## Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo
2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, secondo comma, le parole: "in uno o più comuni o in una o più province." sono sostituite dalle seguenti: "in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più province."; b) all'articolo 5, quinto comma, le parole: "in un determinato comune" sono sostituite dalle seguenti: "nel comune di residenza o di dimora abituale"; c) all'articolo 7, secondo comma, le parole: "anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: "anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno"; d) all'articolo 7- bis, il primo comma è sostituito dal seguente: "Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio."; e) all'articolo 12, ovunque ricorrano, sono soppresse le parole: "in un determinato comune". 2. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, sono abrogati. 3. Il comma 6 dell'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , è abrogato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 3 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), così come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale". - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 1423/1956 , così come da ultimo modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 5. - Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non determinare e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni. Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto: 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza; 2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sè e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza". - Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 1423/1956 , così come modificato dal D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 7. - Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 è comunicata al questore per l'esecuzione. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo". - Il testo dell'art. 7- bis della citata legge n. 1423/1956 , così come modificato dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 7- bis . - Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 4. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio". - Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 1423/1956 , così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 12. - La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno". - Il testo dell' art. 2 della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui all'art. 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni". - Il testo dell' art. 25-quater del D.L. n. 306/1992 , come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 25-quater (Soggiorno cautelare). - 1. Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della Direzione investigativa antimafia, ovvero dei servizi centrali e interprovinciali previsti dall' art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , può disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell' art. 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell' art. 416- bis del codice penale od al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo art. 416-bis. 2. La misura di cui al comma 1 non può avere durata superiore ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura è revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni. 3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed è indicata la località ove la misura stessa deve essere eseguita. 4. L'allontanamento abusivo dalla località di soggiorno cautelare è punito con la reclusione da uno a tre anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La richiesta può essere presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilità, annulla o conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima. La richiesta di riesame e di ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto".
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La Legge 256/1993 disciplina le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, il divieto di soggiorno e l'obbligo di soggiorno secondo la legge 1423/1956, modificando i presupposti e le modalità di applicazione. Questori, tribunali e procuratori della Repubblica sono gli organi competenti per l'applicazione e la revoca di queste misure, che rappresentano strumenti di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica. La normativa è rilevante anche per il soggiorno cautelare antimafia disciplinato dal decreto-legge 306/1992.
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