Modifica all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di tutela del commercio filatelico.
Quali sono le sanzioni penali previste dalla Legge 254/2004 per i reati relativi ai francobolli non in corso ma con corso legale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 254/2004 modifica l'articolo 33 del testo unico postale (DPR 156/1973) introducendo una disciplina specifica per i reati commessi su francobolli storici. La norma si applica ai fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del codice penale (contraffazione, alterazione e uso di francobolli contraffatti) quando riguardano francobolli non più in corso legale ma che lo sono stati in passato, sia italiani che esteri. La legge prevede una riduzione di un terzo delle pene ordinariamente stabilite per questi reati, riconoscendo così una minore gravità quando il danno economico è inferiore rispetto ai francobolli in corso. Questa disposizione tutela il commercio filatelico, settore che commercia in francobolli storici e da collezione, evitando che le sanzioni ordinarie risultino sproporzionate rispetto alla natura e al valore effettivo dei beni oggetto del reato.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 ottobre 2004, n. 254
Testo normativo
LEGGE n. 254/2004
# LEGGE 4 ottobre 2004, n. 254
## Modifica all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di
tutela del commercio filatelico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se i fatti previsti dagli articoli 459 , 460 e 461 del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 ottobre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 33. - Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di francobolli di altri Stati. Le disposizioni degli articoli 468 , 469 , 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative. Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani. Se i fatti previsti dagli articoli 459 , 460 e 461 del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo.».
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La Legge 254/2004 riguarda la tutela penale del commercio filatelico e la contraffazione di francobolli, disciplinando specificamente i reati di falsificazione, alterazione e uso di francobolli storici secondo gli articoli 459-461 del codice penale. Commercialisti e operatori del settore filatelico devono conoscere questa norma per comprendere le responsabilità penali, le riduzioni di pena e la distinzione tra francobolli in corso e fuori corso, nonché l'equiparazione tra francobolli italiani ed esteri ai fini della tutela penale.
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