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Legge 2528/1952

((Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e delle scuole di avviamento professionale)).

Pubblicato: 09/01/1953 In vigore dal: 11/12/1952 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2528

Testo normativo

LEGGE n. 2528/1952 # LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2528 ## <em><strong>((Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e delle scuole di avviamento professionale))</strong></em>. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 , &egrave; ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 2. - Il secondo comma &egrave; sostituito dal seguente: "Il personale insegnante tecnico pratico addetto ai laboratori coadiuva i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio". Art. 7. - &Egrave; aggiunto il seguente comma: "L'anzianit&agrave; richiesta dal precedente comma &egrave; ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore". Art. 8. - &Egrave; aggiunto il seguente comma: "L'anzianit&agrave; richiesta dal precedente comma &egrave; ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore". Art. 11. - Il secondo comma &egrave; sostituito dal seguente: "Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano; quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto e dell' art. 8 del regio decreto-legge 1 giugno 1946, n. 539 , e successive modificazioni, nonch&egrave; quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 , eccezion fatta per il divieto di cui all'art. 12 di questo ultimo decreto". Art. 12-bis (nuovo). - "I posti di capi officina, di tecnici agrari, di maestre di laboratorio e di assistenti negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica messi a concorso con decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947, sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova, a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950". Art. 13. - &Egrave; sostituito dal seguente: "Gli attuali sottocapi officina, sottotecnici agrari e sottomaestre di laboratorio, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840 , per i posti di capi officina, di tecnici agrari e di maestre di laboratorio, o che abbiano conseguito l'idoneit&agrave; per i posti anzidetti in precedenti concorsi, oppure abbiano esercitato lodevolmente per non meno di sei anni le funzioni proprie dei capi officina, dei tecnici agrari e delle maestre di laboratorio, sono inquadrati ai grado iniziale dei ruoli degli insegnanti tecnici pratici previsti dalla presente legge per le scuole tecniche e professionali femminili, subordinatamente all'esito favorevole di un esame d'idoneit&agrave; su programma da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione". Art. 13-bis (nuovo). - "Sono mantenuti fino ad esaurimento in aggiunta ai posti occupati dal personale, indicati nell'art. 14 della presente legge, pure i posti di sottocapi officina messi a concorso con decreti del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947. Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma, da nominare con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950, si applicano le norme del precedente art. 13 dopo superato il periodo di prova di sei mesi". TABELLA B C) ISTITUTI TECNICI, SCUOLE TECNICHE E SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI &Egrave; sostituita dalla seguente: Sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio (Gruppo B) di prima nomina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 12° dopo 3 anni, 1° scatto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 12° dopo 6 anni, 2° scatto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 12° dopo 9 anni, 3° scatto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 12° dopo 12 anni, 4° scatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 12° dopo 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 11° dopo 20 anni, 1° scatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 11° dopo 24 anni, 2° scatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 11° dopo 28 anni, 3° scatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . grado 11°

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