Qual è il regime giuridico del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la Legge 252/2004?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 252/2004 modifica il decreto legislativo 165/2001 inserendo una deroga specifica che sottrae il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla disciplina generale del lavoro pubblico. In particolare, il rapporto di impiego di tutto il personale dei vigili del fuoco, incluso quello di livello dirigenziale, rimane disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali, anziché seguire le regole comuni alle altre amministrazioni pubbliche. Questa deroga esclude espressamente il personale volontario regolamentato dal DPR 362/2000 e il personale volontario di leva, che continuano a seguire una disciplina differenziata. La norma riconosce quindi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco uno status particolare, mantenendo un ordinamento proprio che riflette la natura speciale di questa amministrazione e le esigenze operative della protezione civile.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 settembre 2004, n. 252
Testo normativo
LEGGE n. 252/2004
# LEGGE 30 settembre 2004, n. 252
## Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. All' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362 , e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonchè i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 , e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362 , e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all' art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all' art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ».
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La Legge 252/2004 è il riferimento normativo per il regime giuridico del personale dei vigili del fuoco, disciplinando il rapporto di impiego in deroga al decreto legislativo 165/2001 e al regime generale del lavoro pubblico. Amministrazioni pubbliche, personale dirigenziale, diritto pubblico e ordinamenti speciali sono i concetti chiave per comprendere come il Corpo nazionale dei vigili del fuoco mantiene autonome disposizioni ordinamentali rispetto alle altre PA.
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