Legge

Legge 25/2005

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Pubblicato: 02/03/2005 In vigore dal: 24/02/2005 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 25/2005 in materia di nomina del difensore nel patrocinio a spese dello Stato?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 25/2005 modifica l'articolo 80 del Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR 115/2002), introducendo una maggiore flessibilità nella scelta del difensore per chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La norma riguarda i cittadini che hanno diritto all'assistenza legale gratuita nei procedimenti civili, amministrativi e penali. La principale innovazione consente di nominare un avvocato iscritto negli elenchi del patrocinio anche al di fuori del distretto di corte di appello competente, superando il vincolo territoriale precedente che limitava la scelta ai soli avvocati del distretto dove ha sede il giudice competente. Questo rappresenta un miglioramento dell'accesso alla giustizia, permettendo ai cittadini di scegliere il difensore più idoneo indipendentemente da vincoli geografici, purché regolarmente iscritto negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato presso i consigli dell'ordine.

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Riferimento normativo

LEGGE 24 febbraio 2005, n. 25

Testo normativo

LEGGE n. 25/2005 # LEGGE 24 febbraio 2005, n. 25 ## Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 80 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , è sostituito dal seguente: «Art. 80. (L) - (Nomina del difensore). - 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. 2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2». Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. - Si riporta il testo dell' art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , recante: « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come modificato dalla presente legge: «Art. 83 (L) (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte). - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. 2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.».

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La Legge 25/2005 modifica il regime del patrocinio a spese dello Stato, disciplinando la nomina del difensore e l'onorario del difensore secondo le procedure di liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria. Gli avvocati che operano nel patrocinio a spese dello Stato devono essere iscritti negli elenchi presso i consigli dell'ordine e possono essere scelti anche al di fuori del distretto di competenza, con conseguenti implicazioni sulla gestione dei compensi professionali e sulla fase processuale di riferimento.

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