Legge

Legge 249/2004

Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.

Pubblicato: 06/10/2004 In vigore dal: 05/10/2004 Documento ufficiale

Quali sono gli interventi previsti dal Decreto-Legge 249/2004 in materia di crisi occupazionali e politiche sociali?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 249/2004 è stato emanato per fronteggiare situazioni di crisi occupazionale in aziende o settori specifici attraverso misure urgenti di sostegno ai lavoratori. La norma si applica nei casi di cessazione totale o parziale dell'attività aziendale, chiusura di stabilimenti o settori, e riguarda direttamente i lavoratori interessati da eccedenze occupazionali e le aziende coinvolte in processi di ristrutturazione. Il decreto prevede principalmente la possibilità di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale fino a dodici mesi aggiuntivi, a condizione che siano sottoscritti accordi governativi e che l'azienda presenti programmi concreti di ricollocazione dei lavoratori, eventualmente includendo percorsi formativi. Per finanziare questi interventi, il Fondo per l'occupazione è stato integrato con 63 milioni di euro per il 2004, successivamente aumentati a 87 milioni di euro da successivi decreti. La norma prevede inoltre il riconoscimento di contributi figurativi e trattamento di fine rapporto per i lavoratori che hanno percepito indennità di integrazione salariale, garantendo continuità previdenziale durante i periodi di crisi occupazionale.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2004, n. 249

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 249/2004 # DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2004, n. 249 ## Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare specifiche disposizioni per fronteggiare la crisi occupazionale che interessa rilevanti settori aziendali, nonchè per assicurare interventi in materia di politiche sociali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere prorogato, sulla base di specifici accordi in sede governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 63 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((4)) 2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , le parole: "nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro" e le parole: "entro il 31 dicembre 2004" dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2005". 3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 DICEMBRE 2004, N. 291 . 3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l'indennità pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi dell' articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e successive modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della indennità stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per l'anno 2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978 . 3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 , ha disposto (con l'art. 36-bis, comma 12) che "Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , le risorse destinate alla finalità di cui all' articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 , e successive modificazioni".

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