Legge

Legge 247/2012

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018)

Pubblicato: 18/01/2013 In vigore dal: 31/12/2012 Documento ufficiale

Quali sono i principi fondamentali e gli obiettivi della Legge 247/2012 sulla disciplina dell'ordinamento della professione forense?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 247/2012 rappresenta la normativa di riferimento che disciplina l'intera professione di avvocato in Italia, stabilendo come deve essere organizzato e esercitato il lavoro forense. La legge si applica a tutti gli avvocati iscritti agli albi professionali e persegue quattro obiettivi principali: garantire l'idoneità professionale degli iscritti per tutelare gli interessi dei clienti e della collettività; assicurare l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati come condizioni essenziali per l'effettività della difesa; tutelare l'affidamento del pubblico attraverso l'obbligo di correttezza e qualità della prestazione; favorire l'accesso alla professione soprattutto per i giovani, valorizzando il merito. La legge prevede che l'attuazione concreta avvenga mediante regolamenti adottati dal Ministro della Giustizia, previa consultazione del Consiglio Nazionale Forense e degli ordini territoriali, con parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un aspetto rilevante è che l'implementazione di questi regolamenti non deve generare nuovi oneri per la finanza pubblica, e sono previste disposizioni integrative entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ultimo regolamento.

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Riferimento normativo

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247

Testo normativo

LEGGE n. 247/2012 # LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 ## Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disciplina dell'ordinamento forense 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato. 2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti; c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale; d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito. 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perchè su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. 5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): "Art. 17 (Regolamenti). 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. - 4ter. (Omissis).".

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