Quali sono gli interventi urgenti previsti dalla Legge 247/2000 per l'utilizzo dei finanziamenti destinati all'istruzione e come vengono assegnati alle scuole parificate e non statali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 247/2000 è un provvedimento urgente emanato il 14 agosto 2000 che disciplina l'assegnazione immediata di finanziamenti pubblici alle scuole elementari parificate e alle scuole materne non statali autorizzate per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2000-2001. La norma si applica alle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2000, derivanti dagli incrementi previsti dalla Legge 62/2000 sulla parità scolastica. In pratica, la legge autorizza l'assegnazione immediata di risorse alle scuole parificate e materne non statali sulla base di parametri unitari per sezione, bypassando i normali vincoli di contabilità pubblica. Inoltre, mantiene in bilancio per l'esercizio 2000 una somma di 220 miliardi di lire precedentemente iscritta al 1999, destinandola alle scuole materne non statali autorizzate con le medesime modalità. Il finanziamento complessivo di 340 miliardi di lire per il 2000 viene coperto attraverso il Fondo speciale del Ministero del tesoro, con accantonamenti specifici per il Ministero della pubblica istruzione e quello dei trasporti.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 agosto 2000, n. 247
Testo normativo
LEGGE n. 247/2000
# LEGGE 14 agosto 2000, n. 247
## Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati
all'istruzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il disposto di cui all' articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 , si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2000. 2. Le disponibilità finanziarie iscritte alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1, ad esclusione di quelle imputate al capitolo 4150 della stessa unità previsionale di base 10.1.2.1, dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2000, come incrementate a norma dell' articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 , sono immediatamente assegnate alle scuole elementari parificate e alle scuole materne non statali autorizzate, sulla base, per queste ultime, di un parametro unitario per sezione, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2000-2001. 3. La somma di lire 220 miliardi di cui all'unità previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione già iscritta al capitolo 1461 per l'anno 1999 e trasferita nel conto dei residui relativo al medesimo esercizio è mantenuta in bilancio per l'esercizio 2000 in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica. La predetta somma è immediatamente assegnata alle scuole materne non statali autorizzate con la stessa modalità di cui al comma 2. 4. All'onere di lire 340 miliardi per l'anno 2000 derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando, quanto a lire 327 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, e, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 agosto 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: Fassino Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidehte della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), è il seguente: "13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
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La Legge 247/2000 è il riferimento normativo per finanziamenti all'istruzione, parità scolastica e assegnazione di risorse a scuole parificate e non statali. Amministratori scolastici e responsabili finanziari la consultano per comprendere le modalità di erogazione dei contributi pubblici, i parametri unitari per sezione, le deroghe alla contabilità pubblica e la gestione dei residui di bilancio nel settore dell'istruzione.
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