Legge

Legge 245/2002

Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle ((regioni Molise, Sicilia e Puglia)), nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

Pubblicato: 04/11/2002 In vigore dal: 04/11/2002 Documento ufficiale

Quali sono i compiti del Commissario delegato e delle regioni secondo il Decreto-Legge 245/2002 in caso di calamità naturali?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 245/2002 disciplina gli interventi urgenti per fronteggiare eventi sismici e calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, stabilendo un sistema di gestione dell'emergenza basato su due fasi distinte. Nella fase acuta dell'emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile (Commissario delegato) coordina tutti gli interventi e le iniziative per fronteggiare la situazione, potendo avvalersi di sub-commissari per settori specifici e operando in sinergia con le regioni e gli enti locali interessati. A partire dalla conversione in legge del decreto, i Presidenti delle regioni interessate subentrano come commissari delegati per gestire la fase di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati, inclusi gli edifici scolastici, elaborando appositi piani urbanistici d'intesa con i comuni. Questi piani devono essere adottati dai comuni entro il 30 aprile 2003 e approvati dalla regione nei trenta giorni successivi, prevedendo l'utilizzo obbligatorio di criteri antisismici per tutti gli interventi immobiliari. La normativa prevede anche la possibilità di realizzare spazi a servizio della collettività e opere commemorative, con vigilanza dei Ministeri competenti (Infrastrutture, Istruzione e Beni Culturali) sugli interventi sul patrimonio immobiliare.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 4 novembre 2002, n. 245

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 245/2002 # DECRETO-LEGGE 4 novembre 2002, n. 245 ## Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle <em><strong>((regioni Molise, Sicilia e Puglia))</strong></em>, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici e fenomeni vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise; Ritenuta, altres&igrave;, la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di adottare ulteriori misure per gli eventi calamitosi che stanno interessando numerose zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 e 31 ottobre 2002, con i quali &egrave; stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Catania e di Campobasso ed &egrave; stato nominato Commissario delegato il Capo del Dipartimento della protezione civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002 ((, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 , nonch&egrave; dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002 )) , e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento ((degli)) interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, ((definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi)) di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. I piani, approvati dalla regione Molise, possono prevedere la realizzazione di spazi a servizio della collettivit&agrave; ed opere commemorative. ((1)) 2. Per le finalit&agrave; di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all' articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , anche avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare specifiche responsabilit&agrave; in ordine a determinati settori di intervento, ((. . .)) altres&igrave; realizzando i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative. ((3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , e successive modificazioni, provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 , e dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002 , nonch&egrave; per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado parimenti danneggiate. Le azioni sono realizzate previa adozione, d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani che possono prevedere eventuali localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dai medesimi eventi sismici, nonch&egrave; la realizzazione di spazi a servizio della collettivit&agrave; ed opere commemorative in un armonico contesto di sviluppo urbanistico. Tali piani sono adottati con delibera consiliare dei comuni interessati entro il 30 aprile 2003 e sono approvati dalla regione nei trenta giorni successivi, o, in alternativa, &egrave; consentita la procedura di semplificazione dell'azione amministrativa di cui agli articoli 14 , 14-bis , 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, i cui termini sono ridotti alla met&agrave;. In ogni caso, per gli interventi immobiliari, sono obbligatoriamente utilizzati i criteri antisismici previsti con successive ordinanze emesse ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 . Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per quanto di competenza, sotto la vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'universit&agrave; e della ricerca e per i beni e le attivit&agrave; culturali. Con successive ordinanze adottate ai sensi dell' articolo 5, comma 2 della legge n. 225 del 1992 si provvede a definire gli ambiti di competenza dei Presidenti delle regioni - commissari delegati, anche per quanto riguarda, se del caso, la fase conclusiva della prima emergenza, nonch&egrave; gli aspetti relativi alle necessarie strutture organizzative di supporto all'attivit&agrave; dei Presidenti delle regioni - commissari delegati, con la previsione della possibilit&agrave; di avvalersi degli uffici e del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in sede locale)) (( 3-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a definire modalit&agrave; e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attivit&agrave; e nei rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuit&agrave; nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento delle finalit&agrave; di cui al presente decreto. 3-ter. I Commissari delegati di cui al presente articolo per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare un sub-commissario)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 dicembre 2002, n. 286 , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che all'art. 1, "le parole da "Detti piani " fino a: " opere commemorative " sono soppresse;".

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