Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.
Qual è lo scopo della Legge 243/1997 e fino a quando è stata prorogata la commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 243/1997 rappresenta un ulteriore rinvio dei termini di conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia. Questa commissione era stata originariamente istituita per investigare gli atti terroristici avvenuti nel territorio nazionale e per identificare i responsabili delle stragi rimasti sconosciuti. Il termine originario, fissato dalla legge 23 dicembre 1992, n. 499, era stato già prorogato una prima volta dalla legge 20 dicembre 1996, n. 646. Con la presente legge del 1997, il termine viene ulteriormente esteso fino alla conclusione della XIII legislatura, permettendo così alla commissione di proseguire le proprie indagini senza interruzione. Questa proroga riflette la complessità delle investigazioni e la necessità di approfondimenti continui su questioni di rilevanza storica e istituzionale per il Paese. La normativa non introduce nuove competenze o poteri della commissione, ma semplicemente dilata il periodo entro il quale completare i lavori già avviati.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 luglio 1997, n. 243
Testo normativo
LEGGE n. 243/1997
# LEGGE 25 luglio 1997, n. 243
## Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge
23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della
commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle
cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, previsto dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499 , come da ultimo prorogato dall' articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646 , è ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII legislatura. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il termine contenuto nell' art. 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499 (Ricostituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172 , e successive modificazioni), come da ultimo prorogato dall' articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646 , è il seguente: "Art. 2. - 1. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
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La Legge 243/1997 riguarda le proroghe dei termini per commissioni parlamentari d'inchiesta, in particolare quella sul terrorismo e sulle stragi. Professionisti del diritto costituzionale e parlamentare consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di proroga delle commissioni d'inchiesta, la continuità legislativa tra legislature e i rinvii normativi tra leggi successive.
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