Quali sono gli importi e le modalità di finanziamento previsti dalla Legge 242/1997 per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 242/1997 autorizza un contributo straordinario complessivo di 80 miliardi di lire per il rifinanziamento della precedente legge 545/1987, destinato al consolidamento strutturale e alla sistemazione idrogeologica di due importanti siti umbri: la Rupe di Orvieto e il Colle di Todi. Il finanziamento è distribuito su tre anni (1997-1999) con importi differenziati: 30 miliardi nel 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi, la legge prevede una ripartizione tra interventi di consolidamento strutturale e idrogeologico (comma 1 dell'art. 1 della legge 545/1987) e interventi di restauro su beni artistici e culturali (comma 4 dello stesso articolo). Nel 1997 sono destinati 22 miliardi ai primi interventi e 8 miliardi ai secondi, mentre negli anni successivi la quota è di 18,5 miliardi e 6,5 miliardi rispettivamente. La norma richiede inoltre che entro trenta giorni dall'entrata in vigore sia sottoscritto un protocollo di intesa tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, la Regione Umbria e i comuni di Orvieto e Todi, al fine di definire il quadro conclusivo degli interventi con priorità al completamento delle opere già avviate.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 23 luglio 1997, n. 242
Testo normativo
LEGGE n. 242/1997
# LEGGE 23 luglio 1997, n. 242
## Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il
consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. È autorizzato un contributo straordinario di lire 80 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545 , ai fini del definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, finalizzando per l'anno 1997 una quota di lire 22 miliardi agli inteventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge n. 545 del 1987 e una quota di lire 8 miliardi agli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 e destinando, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, una quota di lire 18,5 miliardi per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge ed una quota di lire 6,5 miliardi per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, la regione Umbria e i comuni di Orvieto e Todi sottoscrivono apposito protocollo di intesa per individuare e definire il quadro conclusivo degli interventi di consolidamento e di sistemazione idrogeologica nonchè degli interventi di restauro sui beni artistici e culturali, con priorità al completamento degli interventi avviati. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazoine delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 545/1987 (Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi) è il seguente: "1. A completamento degli stanziamenti della legge 12 giugno 1984, n. 227 , è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati rispettivamente in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi. Alle relative opere si applicano le disposizioni dell' art. 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457 . 2.-3. (Omissis). 4. È altresì autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987 - 1992 per interventi, di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonchè dei beni e delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227 , in ragione di lire 5, 15, 20 e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazioni e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono quantificati con legge finanziaria".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 242/1997 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 242/1997 riguarda il finanziamento pubblico straordinario, la spesa per beni culturali e ambientali, e gli interventi di consolidamento strutturale. È rilevante per amministrazioni pubbliche, enti locali e gestori di patrimonio culturale che devono tracciare l'utilizzo di contributi statali, rendicontare le spese e rispettare i vincoli di destinazione dei fondi secondo i protocolli di intesa sottoscritti tra enti.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.