Quali sono gli obblighi del Ministro dei trasporti riguardo alla trasmissione dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato al Parlamento?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 238/1993 disciplina il procedimento di approvazione parlamentare dei contratti di servizio stipulati tra il Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. Il Ministro ha l'obbligo di trasmettere questi contratti al Parlamento prima della loro sottoscrizione, allegando il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) quando previsto. Le commissioni parlamentari competenti per materia devono esprimere un parere motivato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione del contratto. Questa procedura garantisce il controllo parlamentare sulla gestione dei servizi ferroviari e sulla programmazione economica nel settore dei trasporti. Il Ministro è inoltre tenuto a riferire annualmente a entrambe le Camere sullo stato di attuazione dei contratti di servizio già stipulati.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 luglio 1993, n. 238
Testo normativo
LEGGE n. 238/1993
# LEGGE 14 luglio 1993, n. 238
## <em><strong>((Disposizioni in materia
di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle
Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.))</strong></em>
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., ((...)) i contratti di servizio, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186 . 2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. 2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152 )) . 3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei contratti ((di servizio)) . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
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La normativa riguarda i contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato, il controllo parlamentare e la programmazione economica nel trasporto, disciplinando il ruolo del Ministro dei trasporti, delle commissioni permanenti e del CIPET. È rilevante per chi opera nel settore ferroviario e nella gestione dei servizi pubblici di trasporto, in particolare per quanto concerne la trasparenza amministrativa e il coinvolgimento delle istituzioni parlamentari nelle decisioni strategiche.
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