Quali sono le funzioni attribuite all'ENAC in materia di navigazione aerea e come si organizza la vigilanza nel settore dell'aviazione civile secondo il Decreto-Legge 237/2004?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 237/2004 riorganizza la struttura di controllo e regolazione dell'aviazione civile italiana, implementando le direttive europee sul "cielo unico europeo". L'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) viene designato come unico ente regolatore e garante, con funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze per la fornitura dei servizi di navigazione aerea. Questa riforma risponde all'esigenza di separare nettamente l'attività di vigilanza da quella di fornitura dei servizi, garantendo l'indipendenza dell'autorità di controllo dai fornitori di servizi. L'ENAV s.p.a. (Ente nazionale di assistenza al volo) mantiene invece le funzioni operative di fornitura dei servizi di navigazione aerea e di gestione degli apparati tecnici, mentre il Ministero della difesa conserva le competenze in materia di difesa e sicurezza nazionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo generale, inclusa l'approvazione delle tariffe e la stipula dei contratti di programma. La norma prevede che ENAC e ENAV sottoscrivano atti di intesa per il corretto esercizio delle rispettive funzioni, da sottoporre all'approvazione ministeriale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n. 237
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 237/2004
# DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n. 237
## Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 ("Regolamento quadro"), entrato in vigore il 20 aprile 2004, recante principi generali per la creazione di un cielo unico europeo; Visto l'articolo 4 del predetto regolamento, con il quale si dispone, tra l'altro, che ogni Stato membro designi o istituisca uno o più autorità nazionali di vigilanza che siano indipendenti dai fornitori dei servizi di navigazione aerea; Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di aviazione civile; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire un'amministrazione del trasporto aereo e della navigazione aerea più efficiente ed efficace, nonchè coerente con le determinazioni assunte in materia dalla Comunità europea, provvedendo altresì alla separazione dell'attività di vigilanza da quella di fornitura dei servizi di navigazione aerea; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della difesa e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, ((quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme,)) in applicazione dell' articolo 4 del ((regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 )) , le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea ((. . .)) . Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonchè quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ((, ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe)) . 2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. ((garantisce la conformità)) degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonchè il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C. 3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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Il Decreto-Legge 237/2004 è il riferimento normativo per la separazione tra funzioni di regolazione e fornitura dei servizi di navigazione aerea, implementando il Regolamento CE 549/2004 sul cielo unico europeo. Professionisti del settore aeronautico, gestori di aeroporti e fornitori di servizi di navigazione consultano questa norma per comprendere le competenze dell'ENAC, i requisiti di certificazione, le procedure di controllo tecnico e la struttura di governance tra ENAC, ENAV e Ministero delle infrastrutture. La norma è rilevante anche per questioni di tariffazione dei servizi, contratti di programma e conformità alle regolamentazioni tecniche internazionali.
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