Quali sono i requisiti e le sanzioni previste dalla Legge 234/1997 per il reato di abuso d'ufficio?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 234/1997 modifica l'articolo 323 del codice penale, ridefinendo il reato di abuso d'ufficio in modo più rigoroso. La norma si applica ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, durante lo svolgimento delle loro funzioni, violano leggi o regolamenti oppure omettono di astenersi quando hanno un interesse personale o di un prossimo congiunto. Il reato si configura quando il comportamento procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale ingiusto a sé stessi o ad altri, oppure arreca danno ingiusto a terzi. La sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni, con possibilità di aumento della pena nei casi in cui il vantaggio o il danno abbiano carattere di rilevante gravità. Questa modifica rappresenta un irrigidimento della disciplina precedente, introducendo criteri più specifici per l'individuazione della condotta abusiva e richiedendo l'elemento dell'intenzionalità nel procurare il vantaggio o il danno.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 luglio 1997, n. 234
Testo normativo
LEGGE n. 234/1997
# LEGGE 16 luglio 1997, n. 234
## Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso
d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura
penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga ala seguente legge: Art. 1 Modifica dell' articolo 323 del codice penale 1. L' articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 234/1997 è il riferimento normativo per chi affronta questioni di abuso d'ufficio, conflitto di interessi e responsabilità penale dei pubblici ufficiali. Professionisti, consulenti aziendali e studi legali la consultano per valutare comportamenti di funzionari pubblici, violazioni di regolamenti amministrativi, omissione di astensione e danno patrimoniale ingiusto nei rapporti con la pubblica amministrazione.
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