Legge

Legge 233/2012

Equo compenso nel settore giornalistico. (13G00005)

Pubblicato: 03/01/2013 In vigore dal: 31/12/2012 Documento ufficiale

Quali sono i principi e l'ambito di applicazione della Legge 233/2012 sull'equo compenso nel settore giornalistico?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 233/2012 è stata emanata per garantire un compenso equo ai giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale che lavorano con rapporti di lavoro non subordinato. La norma si applica a giornalisti che operano presso quotidiani, periodici (inclusi quelli telematici), agenzie di stampa ed emittenti radiotelevisive, implementando il principio costituzionale dell'articolo 36 sulla retribuzione proporzionata al lavoro svolto.

Per "equo compenso" la legge intende una remunerazione che sia proporzionata sia alla quantità che alla qualità del lavoro prestato, considerando la natura, il contenuto e le caratteristiche specifiche della prestazione giornalistica. Un elemento centrale è il riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria per i giornalisti subordinati, creando così un parametro di coerenza retributiva tra le diverse forme di rapporto lavorativo.

La norma rappresenta un intervento importante per proteggere i professionisti dell'informazione dalle pratiche di sottopagamento, garantendo che anche chi lavora in forma autonoma o con contratti atipici riceva compensi allineati agli standard contrattuali collettivi. Questo è particolarmente rilevante nel contesto della trasformazione digitale del settore editoriale e dell'aumento del lavoro freelance nel giornalismo.

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Riferimento normativo

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 233

Testo normativo

LEGGE n. 233/2012 # LEGGE 31 dicembre 2012, n. 233 ## Equo compenso nel settore giornalistico. (13G00005) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità, definizioni e ambito applicativo 1. In attuazione dell' articolo 36, primo comma, della Costituzione , la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all' articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive. 2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonchè della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' articolo 36 della Costituzione , è il seguente: «Art. 36. - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.». Il testo dell' articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), è il seguente: «Art. 27. - Albo: contenuto. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo e compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo. A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.».

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La Legge 233/2012 disciplina l'equo compenso nel settore giornalistico, applicandosi ai professionisti iscritti all'albo e ai rapporti di lavoro non subordinato, con riferimento ai parametri della contrattazione collettiva nazionale. Consulenti del lavoro e studi legali specializzati in diritto del lavoro la consultano per questioni di retribuzione proporzionata, diritti dei giornalisti freelance e conformità ai principi costituzionali di equità retributiva.

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