Proroga del termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti.
Qual è l'oggetto della Legge 232/2004 e quale termine viene prorogato?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 232/2004 riguarda la proroga dei termini di lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti. Questa Commissione era stata istituita con la Legge 107/2003 e aveva ricevuto l'incarico di indagare sulle ragioni per cui determinati fascicoli processuali riguardanti crimini di epoca nazifascista erano stati occultati o sottratti. La norma si applica all'ambito della ricerca storica e della giustizia transitoria, interessando le istituzioni parlamentari e gli organi di inchiesta dello Stato. In pratica, il termine originario di un anno dalla costituzione della Commissione (previsto dall'articolo 2, comma 4, della Legge 107/2003) viene esteso fino al termine della XIV legislatura, permettendo così un lavoro di indagine più approfondito su questioni storiche e documentali di rilevanza nazionale. Questo tipo di proroga è frequente quando le inchieste parlamentari richiedono tempi più lunghi rispetto alle previsioni iniziali per completare adeguatamente le indagini e redigere relazioni esaustive.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 agosto 2004, n. 232
Testo normativo
LEGGE n. 232/2004
# LEGGE 25 agosto 2004, n. 232
## Proroga del termine previsto per la conclusione dei lavori della
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento
dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il termine previsto dall' articolo 2, comma 4, della legge 15 maggio 2003, n. 107 , entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti deve concludere i propri lavori, è prorogato fino al termine della XIV legislatura. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 agosto 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicata è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1, comma 1: - Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 15 maggio 2003, n. 107 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti), è il seguente: Art. 2. Omissis "4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.".
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La Legge 232/2004 riguarda le commissioni parlamentari di inchiesta, la proroga dei termini legislativi e la ricerca storica su crimini nazifascisti. È rilevante per chi studia il diritto parlamentare, la giustizia transitoria e i procedimenti di inchiesta amministrativa. Professionisti del diritto costituzionale consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di proroga dei mandati commissariali e la gestione dei tempi nelle indagini parlamentari.
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