Legge

Legge 231/1999

Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave.

Pubblicato: 19/07/1999 In vigore dal: 12/07/1999 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni della Legge 231/1999 in materia di custodia cautelare per soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 231/1999 modifica l'articolo 275 del Codice di Procedura Penale introducendo tutele specifiche per imputati affetti da AIDS conclamata, grave deficienza immunitaria o altre malattie particolarmente gravi. La norma vieta di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere quando le condizioni di salute dell'imputato risultino incompatibili con lo stato di detenzione e non consentano adeguate cure. Questa disposizione si applica a tutti i procedimenti penali in cui sia necessario valutare misure cautelari nei confronti di persone con tali patologie.

Quando sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e non sia possibile utilizzare strutture sanitarie penitenziarie, il giudice può disporre gli arresti domiciliari presso luoghi di cura, assistenza o accoglienza. Per i soggetti con AIDS o grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso unità operative di malattie infettive ospedaliere, universitarie o residenze collettive specializzate secondo i piani regionali.

La legge prevede un'eccezione: il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere se l'imputato è accusato di delitti gravi (articolo 380 c.p.p.) commessi dopo l'applicazione delle misure precedenti, garantendo però strutture dotate di reparti attrezzati per cure e assistenza. Infine, la custodia cautelare non può essere disposta quando la malattia è in fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili, secondo certificazioni del servizio sanitario.

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Riferimento normativo

LEGGE 12 luglio 1999, n. 231

Testo normativo

LEGGE n. 231/1999 # LEGGE 12 luglio 1999, n. 231 ## Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale). 1. All' articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, sono soppresse le parole da "o che si trovi in condizioni di salute" fino alla fine del comma; b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. 4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 . 4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 275 del codice di procedura penale , come modificato, da ultimo, dall' art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 332 , ed ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 275 (Criteri di scelta delle misure). - 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. 2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all' art. 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni. 4-bis. Non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art. 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute rsultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. 4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all' art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 . 4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'art. 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 4- quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative".

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