Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.
Cosa stabilisce la Legge 23/1993 in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 23/1993 del 2 febbraio converte in legge il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, disciplinando il trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate italiane. La normativa si applica al personale militare in servizio presso l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei Carabinieri, garantendo loro specifiche tutele retributive e previdenziali. Il provvedimento prevede inoltre disposizioni relative alle spese connesse alla crisi del Golfo Persico, riconoscendo i costi sostenuti dall'Italia durante il conflitto del 1990-1991. La legge conferma la validità di tutti gli atti e i provvedimenti già adottati sulla base dei decreti-legge precedenti (dal gennaio al settembre 1992), salvaguardando gli effetti giuridici e i rapporti già sorti, garantendo così continuità normativa e certezza del diritto per il personale militare interessato.
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Riferimento normativo
LEGGE 2 febbraio 1993, n. 23
Testo normativo
LEGGE n. 23/1993
# LEGGE 2 febbraio 1993, n. 23
## Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469,
recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali
delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo
Persico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. È convertito in legge il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469 , recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonchè di spese connesse alla crisi del Golfo Persico. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1992, n. 45, 26 marzo 1992, n. 243, 26 maggio 1992, n. 297, 24 luglio 1992, n. 347, e 29 settembre 1992, n. 392 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDÒ, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ---------------- AVVERTENZA: Il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 4 dicembre 1992. In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 27, è ripubblicato il testo del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469 , corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 . ----------------
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La Legge 23/1993 rappresenta il riferimento normativo per il trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, affrontando questioni di retribuzione, indennità e benefici previdenziali. Amministrazioni militari e uffici del personale la consultano per questioni di stipendi, scatti di carriera e riconoscimento dei servizi prestati durante operazioni internazionali come la crisi del Golfo Persico.
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