Legge

Legge 220/2016

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. (16G00233)

Pubblicato: 26/11/2016 In vigore dal: 14/11/2016 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi principali della Legge 220/2016 e a quali settori si applica?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 220/2016 è il principale strumento normativo italiano per la disciplina e il sostegno del cinema e dell'audiovisivo. Si applica a tutte le attività cinematografiche e audiovisive, considerandole fondamentali mezzi di espressione artistica, formazione culturale e comunicazione sociale. La legge riconosce che questi settori contribuiscono all'identità nazionale, alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono lo sviluppo industriale, promuovono il turismo e generano occupazione.

La normativa stabilisce i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno di queste attività, considerandole di rilevante interesse generale. Riguarda sia le imprese produttrici di contenuti cinematografici e audiovisivi, sia i fornitori di servizi di media audiovisivi, sia i professionisti del settore. La legge si fonda su principi costituzionali (articoli 9, 21 e 33) e su convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione Unesco sulla protezione della diversità delle espressioni culturali.

In pratica, la legge prevede interventi dello Stato per promuovere e sostenere il settore, oltre a disciplinare aspetti specifici come la tutela dei minori nel settore cinematografico, la promozione delle opere europee e i rapporti di lavoro. Rappresenta una riforma complessiva che razionalizza la normativa preesistente attraverso deleghe legislative al Governo.

Per aziende e professionisti del settore, questa legge è rilevante perché definisce il quadro normativo entro cui operano, stabilisce diritti e obblighi, e disciplina gli strumenti di sostegno pubblico disponibili per le produzioni cinematografiche e audiovisive.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 14 novembre 2016, n. 220

Testo normativo

LEGGE n. 220/2016 # LEGGE 14 novembre 2016, n. 220 ## Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. (16G00233) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalità 1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9 , 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall' articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale. 2. In attuazione dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore. 3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell' articolo 117, secondo comma, della Costituzione , l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonchè di rapporti di lavoro nel settore. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note all'art. 1: Si riportano i testi degli articoli 9 , 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.: "Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione." "Art. 21.Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria (24) nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni." "Art. 33.L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.". L' art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

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La Legge 220/2016 è il riferimento normativo principale per cinema, audiovisivo e media audiovisivi in Italia, disciplinando interventi pubblici, incentivi fiscali, tutela dei minori e promozione delle opere europee. Produttori, distributori e fornitori di servizi di media audiovisivi la consultano per comprendere obblighi normativi, accesso ai finanziamenti pubblici e conformità alle direttive europee sulla diversità culturale e protezione dei minori.

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