Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. (12G0002)
Quali modifiche apporta la Legge 218/2011 alla procedura di opposizione al decreto ingiuntivo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 218/2011 interviene sul procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, modificando l'articolo 645 del codice di procedura civile. In particolare, elimina la disposizione che prevedeva la riduzione a metà dei termini di comparizione per chi si opponeva al decreto ingiuntivo. Questa modifica significa che, una volta proposta l'opposizione davanti all'ufficio giudiziario competente, il giudizio prosegue secondo le norme ordinarie del procedimento civile, senza benefici di accelerazione procedurale. La norma riguarda tutti i soggetti che ricevono un decreto ingiuntivo e intendono opporsi, sia persone fisiche che giuridiche, in qualsiasi materia civile. L'opposizione deve essere notificata al ricorrente nei luoghi stabiliti dalla legge e contemporaneamente deve esserne dato avviso al cancelliere affinché annoti il provvedimento sull'originale del decreto.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218
Testo normativo
LEGGE n. 218/2011
# LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218
## Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo
165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al
decreto ingiuntivo. (12G0002)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all' articolo 645 del codice di procedura civile 1. Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile , le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Il testo dell' articolo 645 del codice di procedura civile , così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 645 Opposizione L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinchè ne prenda nota sull'originale del decreto. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.".
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La Legge 218/2011 modifica la procedura di opposizione al decreto ingiuntivo, eliminando la riduzione dei termini di comparizione e uniformando il procedimento alle norme ordinarie. Avvocati e professionisti del diritto civile consultano questa norma per comprendere i termini processuali, la notificazione dell'atto di citazione e le modalità di svolgimento del giudizio ordinario in caso di contestazione del decreto ingiuntivo.
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