Quali sono le modalità di classificazione e marchiatura delle carcasse bovine secondo la Legge 213/1997?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 213/1997 disciplina il sistema di classificazione e identificazione delle carcasse bovine macellate in Italia, in attuazione della normativa comunitaria europea. La norma si applica alle carcasse e mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti secondo il decreto legislativo 286/1994, e prevede che la classificazione avvenga secondo il regolamento CEE 1186/90. La marchiatura o etichettatura deve essere effettuata da tecnici classificatori specificamente designati, seguendo le modalità stabilite dal regolamento CEE 344/91 e dalle disposizioni della legge stessa. Per i bovini giovani (età non superiore a 12 mesi), la classificazione è effettuata direttamente dai responsabili delle strutture di macellazione secondo i criteri dell'allegato XI-bis del regolamento CE 1234/2007. La norma prevede inoltre che i titolari degli stabilimenti e altri soggetti designati dalla normativa comunitaria rilevino i prezzi di mercato delle carcasse classificate e trasmettano i dati al Ministero per le politiche agricole, garantendo tracciabilità e trasparenza del mercato.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 luglio 1997, n. 213
Testo normativo
LEGGE n. 213/1997
# LEGGE 8 luglio 1997, n. 213
## Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di
regolamenti comunitari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Classificazione e marchiatura delle carcasse 1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 , e successive modificazioni, e classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 , sono identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici classificatori di cui all' articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482 , secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla presente legge. (( 1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di eta` non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008 . )) 2. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate è effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 e dagli altri soggetti indicati dalla specifica normativa comunitaria, che provvedono altresì alla trasmissione dei dati al Ministero per le politiche agricole.
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La Legge 213/1997 è il riferimento normativo italiano per la classificazione delle carcasse bovine, marchiatura e etichettatura secondo i regolamenti comunitari CEE 1186/90 e 344/91. Operatori del settore zootecnico, macellatori e tecnici classificatori la consultano per conformarsi agli obblighi di identificazione, rilevazione prezzi e trasmissione dati al Ministero agricolo, nonché per applicare le disposizioni sui bovini giovani secondo il regolamento CE 1234/2007.
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