Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese.
Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 212/1984 in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 212/1984 converte in legge il decreto-legge 62/1984 e introduce modifiche significative al regime di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinato dalla legge 95/1979. La norma principale riguarda la possibilità di differire ulteriormente i termini di scadenza del commissariamento fino a otto mesi per le imprese il cui regime straordinario scade entro il 31 dicembre 1984, al fine di permettere una riforma organica della disciplina e consentire soluzioni imprenditoriali e gestionali che salvaguardino i patrimoni aziendali e i livelli occupazionali.
Per quanto riguarda la valutazione delle aziende in crisi, la legge modifica il criterio di determinazione del prezzo di cessione: nella valutazione della redditività deve tenersi conto del prevedibile risultato della gestione, anche se negativo. Questo rappresenta un cambio importante perché consente una valutazione più realistica delle imprese in difficoltà, non forzatamente orientata a risultati positivi.
Un aspetto rilevante riguarda il trattamento delle indennità di anzianità dei dipendenti: queste sono considerate come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, con effetti significativi sulla procedura fallimentare secondo il regio decreto 267/1942. Ciò garantisce una tutela maggiore ai lavoratori delle imprese sottoposte a amministrazione straordinaria.
La legge introduce anche una proroga al 31 dicembre 1984 per i termini previsti dalla legge 696/1983, coordinando così diverse disposizioni in materia di crisi aziendali e agevolazioni alle piccole e medie imprese.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 giugno 1984, n. 212
Testo normativo
LEGGE n. 212/1984
# LEGGE 8 giugno 1984, n. 212
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 aprile
1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla
produzione industriale delle piccole e medie imprese.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62 , concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 è sostituito con il seguente: Art. 1 "Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95 , e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma". All'articolo 2: il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Il criterio da utilizzare per la determinazione del prezzo di cessione di aziende o complessi aziendali, stabilito nel secondo comma dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 , va inteso nel senso che, ai fini della valutazione della redditività, deve tenersi conto del prevedibile risultato della gestione, anche negativo"; dopo il comma 2 è aggiunto il seguente. "3. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544 , è sostituito dal seguente: "Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell' articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 °". All'articolo 3: il comma 3 è soppresso; dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "7. Il termine di cui all' articolo 1, terzo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696 , è prorogato al 31 dicembre 1984". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Padova, addì 8 giugno 1984 PERTINI CRAXI - ALTISSIMO - LONGO - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 12 giugno 1984.
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La Legge 212/1984 è il riferimento normativo per amministrazione straordinaria, commissariamento di imprese in crisi e salvaguardia occupazionale secondo la legge 95/1979. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a valutazione di aziende in difficoltà, trattamento delle indennità di anzianità, debiti della procedura fallimentare e proroga dei termini di esercizio provvisorio dell'impresa.
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