Quali modifiche introduce il Decreto-Legge 211/2011 al codice di procedura penale per contrastare il sovraffollamento carcerario?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 211/2011 interviene sulla gestione dei luoghi di custodia degli arrestati per ridurre il trasporto di detenuti e alleggerire la pressione sulle carceri. La norma modifica l'articolo 386 del codice di procedura penale, stabilendo che il pubblico ministero può disporre la custodia dell'arrestato presso strutture diverse dalle carceri tradizionali, come locali messi a disposizione dalla polizia giudiziaria, quando le carceri sono assenti, indisponibili o inidonee. Questo sistema a cascata prevede che si ricorra alla casa circondariale solo quando le altre opzioni non sono praticabili, riducendo così i trasferimenti e i tempi di traduzione. La norma si applica sia ai casi ordinari di arresto che a quelli più gravi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), garantendo flessibilità operativa alle forze di polizia. L'obiettivo è decongestionare il sistema penitenziario mantenendo la sicurezza e l'efficienza procedurale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 211/2011
# DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211
## Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri. (11G0254)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario e di limitare le attività di traduzione delle persone detenute da parte delle forze di polizia; Ritenuta pertanto la necessità ed urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e al luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio delle persone detenute; Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di innalzare il limite di pena per l'applicazione della detenzione presso il domicilio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale ((01. All' articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 558")) ((b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. 4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo"))
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 211/2011 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 211/2011 riguarda la custodia cautelare, l'arresto in flagranza e la gestione dei luoghi di detenzione nel codice di procedura penale. Magistrati, avvocati penalisti e operatori di polizia giudiziaria lo consultano per comprendere dove custodire gli arrestati, le alternative alla carcerazione preventiva e le modalità di convalida dell'arresto. La norma incide su diritti della difesa, convalida dell'arresto e articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.