Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
Quali sono le misure introdotte dalla Legge 210/2005 per contrastare la violenza negli stadi e nelle competizioni sportive?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 210/2005 è un provvedimento normativo che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 162/2005 emanato dal Governo il 17 agosto 2005. Si tratta di una normativa che affronta il problema della violenza che si manifesta in occasione di competizioni sportive, in particolare negli stadi durante le partite di calcio e altri eventi sportivi. Il provvedimento rappresenta un intervento dello Stato per rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza legati al tifo organizzato e agli scontri tra tifoserie. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 17 ottobre 2005) e diviene vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, le società sportive, le forze dell'ordine e i cittadini. Le modificazioni apportate rispetto al decreto-legge originario sono riportate in allegato al testo normativo e rappresentano gli aggiustamenti introdotti dal Parlamento durante il processo di conversione.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 ottobre 2005, n. 210
Testo normativo
LEGGE n. 210/2005
# LEGGE 17 ottobre 2005, n. 210
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto
2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di
violenza in occasione di competizioni sportive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162 , recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 ottobre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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La Legge 210/2005 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della sicurezza sportiva, ordine pubblico e prevenzione della violenza negli stadi. Questori, prefetti, società calcistiche e organizzatori di eventi sportivi la consultano per comprendere gli obblighi in materia di vigilanza, identificazione dei violenti e misure di contenimento. Il provvedimento si colloca nel quadro della legislazione italiana sulla sicurezza pubblica e sulla responsabilità civile e penale derivante da comportamenti violenti in contesti sportivi.
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