Legge

Legge 210/2004

Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.

Pubblicato: 13/08/2004 In vigore dal: 02/08/2004 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi della Legge 210/2004 e come il Governo è stato delegato ad attuarli?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 210/2004 è una legge delega che affida al Governo il compito di emanare uno o più decreti legislativi per proteggere i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili ancora da costruire o in corso di costruzione. Si applica a tutti i casi in cui sia stato richiesto il permesso di costruire ma l'edificio non sia ancora ultimato o non abbia ancora ottenuto il certificato di agibilità. La norma riguarda direttamente i cittadini che acquistano immobili in costruzione, ma ha implicazioni anche per costruttori, promotori immobiliari e intermediari del settore.

Il Governo aveva sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per adottare i decreti legislativi necessari, su proposta del Ministro della Giustizia in concerto con i Ministri competenti per infrastrutture, economia e lavoro. Gli schemi dei decreti dovevano essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari entro sessanta giorni, anche se potevano essere emanati in assenza di tale parere. Un aspetto rilevante è che il Governo poteva emanare disposizioni integrative e correttive entro un anno dall'entrata in vigore dell'ultimo decreto.

Un aggiornamento importante: la Corte Costituzionale nel 2022 ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge e del decreto attuativo (D.Lgs. 122/2005), in particolare per non aver riconosciuto il diritto di prelazione anche agli acquirenti che avevano sottoscritto il contratto prima della richiesta del permesso di costruire. Questa sentenza ha ampliato le tutele previste dalla normativa originaria.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 agosto 2004, n. 210

Testo normativo

LEGGE n. 210/2004 # LEGGE 2 agosto 2004, n. 210 ## Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità, anche apportando alla legislazione vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per il coordinamento della medesima con le disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi. ((2)) 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai sensi dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di tale parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centoventi giorni. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi. --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Cosituzionale con sentenza 12 gennaio - 24 febbraio 2022, n. 43, (in G.U. 1 a s.s. 02/03/2022, n. 9), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire); 1, comma 1, lettera d) e 9 , comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210 ), nella parte in cui non riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato prima che sia stato richiesto il permesso di costruire".

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