Legge

Legge 21/2024

Interventi a sostegno della competitivita' dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile ((, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al f

Pubblicato: 12/03/2024 In vigore dal: 05/03/2024 Documento ufficiale

Quali sono le novità introdotte dalla Legge 21/2024 in materia di offerta fuori sede di strumenti finanziari?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 21/2024 modifica l'articolo 30 del Decreto Legislativo 58/1998 (Testo Unico della Finanza) introducendo una nuova eccezione alla disciplina dell'offerta fuori sede. In particolare, aggiunge la lettera b-bis) che esclude dalla qualificazione di "offerta fuori sede" le offerte di vendita o sottoscrizione di azioni proprie o di strumenti finanziari che permettono di acquisirle, quando emesse da società quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o europei. Questa eccezione si applica solo se l'offerta è effettuata dall'emittente attraverso i propri amministratori o personale con funzioni direttive, per importi di sottoscrizione o acquisto pari o superiori a 250.000 euro. La norma non si estende alle azioni emesse da Sicav e Sicaf, che rimangono soggette alla disciplina ordinaria dell'offerta fuori sede. La disposizione rappresenta un intervento di semplificazione per le società quotate che intendono offrire propri strumenti finanziari ai propri vertici aziendali, riducendo gli adempimenti procedurali e le restrizioni normalmente previste per le offerte fuori sede.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 marzo 2024, n. 21

Testo normativo

LEGGE n. 21/2024 # LEGGE 5 marzo 2024, n. 21 ## Interventi a sostegno della competitivita' dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile <em><strong>((, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998))</strong></em>. (24G00041) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di offerta fuori sede 1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , dopo la lettera b) &egrave; aggiunta la seguente: &laquo;b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purch&egrave; emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf&raquo;. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato &egrave; stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali &egrave; operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 30, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), come modificato dalla presente legge: &laquo;Art. 30 (Offerta fuori sede). - 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attivit&agrave; di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attivit&agrave;. 2. Non costituisce offerta fuori sede: a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonch&egrave; ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze. b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purch&egrave; emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf. 3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari pu&ograve; essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis); b) dalle Sgr, dalle societ&agrave; di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr. 4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le Sgr, le societ&agrave; di gestione UE, i GEFIA UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attivit&agrave; di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attivit&agrave; prestati da altri intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis). 5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attivit&agrave; d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia . 6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede &egrave; sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore pu&ograve; comunicare il proprio recesso senza spese n&egrave; corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facolt&agrave; &egrave; indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede. 7. L'omessa indicazione della facolt&agrave; di recesso nei moduli o formulari comporta la nullit&agrave; dei relativi contratti, che pu&ograve; essere fatta valere solo dal cliente. 8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purch&egrave; le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. 9. Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari.&raquo;.

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La Legge 21/2024 riguarda l'offerta fuori sede, la disciplina dei mercati dei capitali e gli strumenti finanziari secondo il Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998). È rilevante per società quotate, emittenti, amministratori e consulenti finanziari che operano con azioni, Sicav, Sicaf e sistemi multilaterali di negoziazione, nonché per la compliance normativa in materia di intermediazione finanziaria e collocamento di prodotti finanziari.

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