Legge

Legge 209/2000

Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati.

Pubblicato: 28/07/2000 In vigore dal: 25/07/2000 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e le condizioni per l'annullamento del debito estero dei Paesi a più basso reddito secondo la Legge 209/2000?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 209/2000 è uno strumento normativo italiano che rende operative le decisioni internazionali sulla riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo più poveri e indebitati. Si applica ai crediti vantati dall'Italia nei confronti di questi Stati, in particolare quelli eleggibili ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA). La norma prevede l'annullamento del debito a condizione che il Paese debitore si impegni a rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali, rinunci alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e persegua lo sviluppo sociale e la riduzione della povertà. Per i Paesi che rientrano nell'iniziativa multilaterale HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), l'annullamento può avvenire con modalità, condizioni e tempi diversi rispetto agli accordi multilaterali standard. Per gli altri Paesi in via di sviluppo, si applicano i livelli e le condizioni concordati tra i Paesi creditori a livello internazionale.

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Riferimento normativo

LEGGE 25 luglio 2000, n. 209

Testo normativo

LEGGE n. 209/2000 # LEGGE 25 luglio 2000, n. 209 ## Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi. 2. I crediti (( di cui all'articolo 2 della presente legge )) nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) sono annullati con le modalità di cui all'articolo 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della povertà. 3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale "Programma HIPC" (Heavily Indebted Poor Countries), l'annullamento del debito può essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale. 4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.

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La Legge 209/2000 disciplina l'annullamento del debito estero secondo gli accordi HIPC e IDA, rappresentando l'implementazione italiana delle intese multilaterali sulla riduzione del debito dei Paesi a basso reddito. Esperti di diritto internazionale e funzionari del Ministero dell'Economia consultano questa norma per questioni relative a crediti sovrani, condonazione del debito bilaterale e cooperazione internazionale allo sviluppo.

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