Quali sono le disposizioni della Legge 209/1992 riguardanti i compensi speciali per il personale della Direzione generale dell'aviazione civile?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 209/1992 autorizza il Ministro dei trasporti a concedere compensi speciali al personale della Direzione generale dell'aviazione civile al fine di incentivare la produttività e garantire la regolarità del traffico aereo. A tal fine, è stato istituito un fondo dotato di 4.376 milioni di lire annuali per gli anni 1992, 1993 e 1994. La norma si applica al personale con qualifiche funzionali, dirigenziali e direttive, nonché al personale di altre amministrazioni statali in servizio presso la stessa direzione generale. I criteri di corresponsione devono considerare l'assiduitá del rendimento e consentire la valutazione della produttività individuale sulla base di parametri concordati secondo le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93. Una quota non superiore al 10% del fondo è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive. Aspetto rilevante è che il compenso non è cumulabile con altri trattamenti privi di carattere generale per gli impiegati dello Stato, e la corresponsione deve essere considerata negli accordi contrattuali del pubblico impiego ai fini dei conguagli.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 febbraio 1992, n. 209
Testo normativo
LEGGE n. 209/1992
# LEGGE 25 febbraio 1992, n. 209
## Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale
dell'aviazione civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, è autorizzato a concedere al personale della Direzione generale dell'aviazione civile uno speciale compenso allo scopo di incentivarne gli incrementi di produttività, tenuto conto della specifica esigenza di assicurare la regolarità del traffico aereo. All'uopo, a decorrere dall'anno 1992, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dei trasporti un apposito fondo, dotato di lire 4.376 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Della corresponsione del compenso si terrà conto in sede di accordo contrattuale relativo al pubblico impiego ai fini dei conguagli. 2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, saranno definiti, con le procedure di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , anche in analogia a quanto previsto per il personale di altri Ministeri che già percepiscono compensi simili. I criteri devono tenere conto dell'assiduità del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati. 3. Una quota non superiore al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive, anche del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi. 4. L'erogazione del compenso di cui al comma 1 è estesa al personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile. 5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge n. 93/1983 è la legge quadro sul pubblico impiego.
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La Legge 209/1992 disciplina i compensi incentivanti per il personale della Direzione generale dell'aviazione civile, con riferimento a produttività, trattamenti economici del pubblico impiego e fondi destinati. Consulenti e responsabili delle risorse umane la consultano per questioni relative a incentivi salariali, qualifiche funzionali e dirigenziali, nonché per la gestione dei fondi destinati al personale statale e la compatibilità con altri trattamenti economici.
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