Legge
Legge 2084/1886
Che introduce alcune disposizioni transitorie nello statuto organico della Societa' per le belle arti ed esposizione permanente di Milano. (8602084R)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 11 marzo 1886, n. 2084
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 2084/1886
# REGIO DECRETO 11 marzo 1886, n. 2084
## Che introduce alcune disposizioni transitorie nello statuto organico
della Societa' per le belle arti ed esposizione permanente di Milano.
(8602084R)
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il Nostro decreto 22 settembre 1884, col quale la Società per le belle arti ed esposizione permanente di Milano venne eretta in ente morale; Visto lo statuto organico di quella società, approvato col decreto stesso e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Vedute le modificazioni, che la società chiede di introdurre nel detto statuto organico al Capo II, che riguarda più specialmente la costituzione del fondo sociale patrimoniale; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. Finchè non sia conseguito lo scopo indicato nel detto Capo II, dello statuto organico di procurare cioè alla società una sede propria adatta alle mostre artistiche, le disposizioni dello stesso Capo II, comprese cioè negli articoli 11, 12 e 13, vengono sostituite dalle seguenti, che si aggiungono in fine dello statuto. « Capo VI. Disposizioni transitorie. Art. 40. Sino alla totale estinzione di ogni debito incorso nella costruzione del palazzo di belle arti, il fondo patrimoniale della società sarà considerato quale fondo d'ammortamento ed avrà analoga destinazione. All'intento però di provvedere la società di un capitale stabile ed intangibile all'infuori di tale fondo d'ammortamento, si è creata una nuova categoria di soci, di quelli cioè, che acconsentano a convertire in quote perpetue i loro contributi triennali, e che vanno quindi designati col nome di soci fondatori. La capitalizzazione verrà fatta mediante versamento di un importo non minore di L. 400 per ogni contributo di L. 20 annuali, e l'eventuale eccedenza sarà considerata quale donazione a favore del fondo d'ammortamento. Art. 41. Ogni quota in tal guisa capitalizzata fruirà degli stessi diritti annuali sanciti dall'art. 6 del presente statuto pei soci contribuenti. Ai relativi titoli è annessa la facoltà di trasmissione, previa notifica in iscritto al consiglio direttivo e per una sola individualità da intestarsi. Art. 42. Alle quote capitalizzate è assicurata inoltre, in caso di liquidazione della società o di vendita degli enti sociali, la redimibilità, nei limiti dei fondi rimasti disponibili, e resta espressamente convenuto che in tale evenienza essi avranno la prevalenza su quanto dispone l'art. 39 del presente statuto. » Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1886. UMBERTO Registrato alla Corte dei Conti addì 23 marzo 1886. Reg. 148. Atti del Governo a f. 93. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. COPPINO.
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