Legge

Legge 208/1976

Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

Pubblicato: 13/05/1976 In vigore dal: 05/05/1976 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 5 maggio 1976, n. 208

Testo normativo

LEGGE n. 208/1976 # LEGGE 5 maggio 1976, n. 208 ## Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico L' articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , per quanto concerne il contributo dovuto dalle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali deve essere interpretato nel senso che le entrate e le contribuzioni cui si riferisce il prelievo del 51 per cento sono quelle a carico degli assistiti, quelle provenienti dallo Stato, al netto delle quote di finanziamento delle federazioni nazionali, ed ogni altra entrata, comprese quelle patrimoniali, necessarie per la copertura della spesa di erogazione delle forme di assistenza obbligatoria di malattia ancora gestite dalle casse stesse, compresa la inerente quota delle spese generali. Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, ciascuna cassa determinerà il proprio fabbisogno del 1975, per la erogazione delle sole forme di assistenza obbligatoria da essa ancora gestite e per la corrispondente quota delle spese generali, e delibererà i contributi occorrenti alla copertura, secondo le norme vigenti, previo aumento del loro ammontare complessivo del 51 per cento, da versare al Fondo nazionale assistenza ospedaliera. Il gettito così calcolato per il 1975 costituisce importo consolidato con riferimento alle singole casse mutue per gli anni successivi, salvo l'incremento previsto nell'ultimo capoverso del n. 1 del comma secondo dello stesso articolo 14. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 maggio 1976 LEONE MORO - DAL FALCO - TOROS Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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