Qual è la proroga concessa dalla Legge 207/1997 per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 207/1997 proroga il termine ordinario per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, portandolo dal 30 aprile al 31 luglio 1997, ma esclusivamente per le dichiarazioni riferite all'anno 1996. Questa norma si applica a tutte le aziende e gli enti obbligati alla presentazione di tale modello secondo quanto previsto dalla Legge 70/1994, che disciplina la semplificazione degli adempimenti ambientali. La proroga rappresenta una misura straordinaria legata all'introduzione di un nuovo modello unico (approvato con D.P.C.M. 21 marzo 1997), che ha sostituito il precedente modello del 1995, creando necessità di adattamento per i soggetti obbligati. Per i commercialisti e i responsabili della compliance ambientale aziendale, questa disposizione era rilevante per gestire correttamente i tempi di presentazione della documentazione ambientale nel 1997, evitando sanzioni per ritardo.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 luglio 1997, n. 207
Testo normativo
LEGGE n. 207/1997
# LEGGE 3 luglio 1997, n. 207
## Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di
dichiarazione in materia ambientale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il termine del 30 aprile previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 , per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1997 , è prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1996, al 31 luglio 1997. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick Note all'art. 1: - La legge 25 gennaio 1994, n. 70 , reca: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale". Si riporta il testo del comma 2 del relativo art. 6: "2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico". - Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 sostituisce il modello unico di dichiarazione ambientale approvato in precedenza con D.P.C.M. 6 luglio 1995.
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La Legge 207/1997 riguarda la proroga dei termini per il modello unico di dichiarazione ambientale, disciplinato dalla Legge 70/1994 sulla semplificazione degli adempimenti in materia ambientale e di ecogestione. Consulenti ambientali e responsabili della compliance aziendale devono conoscere questa norma per gestire correttamente i termini di presentazione della documentazione ambientale obbligatoria e i relativi obblighi periodici.
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