Legge

Legge 206/2004

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Pubblicato: 11/08/2004 In vigore dal: 03/08/2004 Documento ufficiale

Quali sono i benefici previsti dalla Legge 206/2004 per le vittime del terrorismo e delle stragi, e a chi si applicano le disposizioni?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 206/2004 istituisce un sistema di protezione e compensazione per le vittime di atti di terrorismo e stragi di matrice terroristica, sia commessi in Italia che all'estero (purché coinvolgenti cittadini italiani), nonché per i loro familiari superstiti. La norma definisce come atti di terrorismo le azioni criminose ripetitive rivolte a soggetti indeterminati e compiute in luoghi pubblici o aperti al pubblico. I benefici si estendono anche ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e ai familiari delle vittime e superstiti della "banda della Uno bianca", con compensazione delle somme già percepite. Per l'applicazione pratica, la legge rimanda alle disposizioni delle leggi 302/1990 e 407/1998, nonché all'articolo 82 della legge 388/2000, che disciplinano i requisiti di accesso ai benefici, incluse le pensioni di reversibilità e indirette per i familiari delle vittime. Gli aggiornamenti normativi successivi hanno chiarito che i requisiti per l'accesso ai benefici comprendono esplicitamente le pensioni di reversibilità, garantendo una protezione economica più ampia ai nuclei familiari colpiti.

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Riferimento normativo

LEGGE 3 agosto 2004, n. 206

Testo normativo

LEGGE n. 206/2004 # LEGGE 3 agosto 2004, n. 206 ## Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonchè ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonchè ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. ((5)) 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 , e successive modificazioni, nonchè l' articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , ad eccezione del comma 6. (4) ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 4 novembre 2009, n. 152 , convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197 , ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "l' articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206 , si interpreta nel senso che le disposizioni dell' articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette." ------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Con effetti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 , dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonchè ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.»". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 , si interpreta nel senso che le disposizioni dell' articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette".

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