Quali sono i requisiti e le modalità per accedere all'esame di Stato per diventare dottore commercialista secondo la Legge 206/1992?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 206/1992 ha introdotto un requisito fondamentale per l'accesso all'esame di Stato di dottore commercialista: il completamento di un tirocinio professionale di almeno tre anni presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo. Questo requisito si applica a coloro che hanno già conseguito uno dei titoli di studio previsti dalla normativa (come specificato nell'articolo 31 dell'ordinamento della professione). Il tirocinio rappresenta quindi un periodo obbligatorio di formazione pratica che precede l'abilitazione professionale.
La norma prevede inoltre una speciale valorizzazione del tirocinio svolto presso studi dove il professionista sia anche revisore dei conti: in questo caso, il periodo di tirocinio è riconosciuto valido anche ai fini della direttiva europea 84/253/CEE sulla revisione legale. L'esame di abilitazione, integrato con le materie previste dalla direttiva europea, sostituisce automaticamente l'esame richiesto dalla direttiva stessa, semplificando il percorso di armonizzazione con le normative comunitarie.
Le modalità concrete di svolgimento del tirocinio (durata effettiva, attività da svolgere, valutazione, ecc.) sono state demandate a un decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa consultazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Questo decreto doveva essere emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 febbraio 1992, n. 206
Testo normativo
LEGGE n. 206/1992
# LEGGE 17 febbraio 1992, n. 206
## Tirocinio professionale per i dottori commercialisti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'articolo 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo. Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 . L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima. Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti". 2. Il decreto di cui al quinto comma dell'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 1067/1953 (Ordinamento della professione di dottore commercialista), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 2 (Titolo ed esercizio professionale). - Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione. Il dottore commercialista non può esercitare la professione se non è iscritto all'albo. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'art. 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo. Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 . L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'art. 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima. Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti". - La direttiva CEE n. 84/253 (Ottava direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documeti contabili) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 126 del 12 maggio 1984.
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La Legge 206/1992 disciplina il tirocinio professionale obbligatorio, l'esame di Stato e l'abilitazione per dottori commercialisti, con riferimenti alla direttiva europea 84/253/CEE sulla revisione legale. Commercialisti e studi professionali devono conoscere i requisiti di tirocinio presso l'albo, le modalità di svolgimento e il riconoscimento della formazione pratica ai fini dell'armonizzazione comunitaria.
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