Modifica dell'articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Quali sono i limiti di pena per l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato secondo la Legge 205/2004?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 205/2004 modifica l'articolo 188 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, disciplinando i casi in cui il giudice dell'esecuzione può applicare le regole del concorso formale o del reato continuato quando esistono più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti. La norma si applica quando l'imputato e il pubblico ministero concordano sulla sanzione, e stabilisce che la pena detentiva complessiva non deve superare cinque anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), oppure due anni nei casi specifici previsti dall'articolo 444, comma 1-bis del codice di procedura penale. Questa modifica rappresenta un ampliamento rispetto al limite precedente di due anni, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione dei reati continuati o in concorso formale. Il meccanismo prevede inoltre che, in caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice possa comunque accogliere la richiesta se la ritiene ingiustificata, garantendo una certa autonomia decisionale al magistrato.
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Riferimento normativo
LEGGE 2 agosto 2004, n. 205
Testo normativo
LEGGE n. 205/2004
# LEGGE 2 agosto 2004, n. 205
## Modifica dell'articolo 188 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All'articolo 188, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , le parole: «, sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice». Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Si riporta il testo dell'art. 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , come modificato dalla presente legge: «Art. 188 (Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'art. 444 del codice. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato accoglie ugualmente la richiesta.
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La Legge 205/2004 è il riferimento normativo per chi opera nel diritto penale processuale riguardante concorso formale di reati, reato continuato e applicazione della pena su richiesta delle parti. Avvocati penalisti e magistrati la consultano per comprendere i limiti di pena detentiva, la competenza del giudice dell'esecuzione e le modalità di accordo tra imputato e pubblico ministero in procedimenti distinti.
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