Legge Contabilità

Legge 203/2008

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).

Pubblicato: 30/12/2008 In vigore dal: 22/12/2008 Documento ufficiale

Quali sono i limiti massimi di indebitamento dello Stato per l'anno 2009 secondo la legge finanziaria 2008?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 203/2008 è la legge finanziaria che disciplina il bilancio dello Stato per l'anno 2009 e il triennio 2009-2011. Stabilisce i parametri fondamentali di finanza pubblica, fissando il saldo netto da finanziare (il disavanzo massimo consentito) e il ricorso al mercato finanziario per coprire le spese dello Stato. Per il 2009, il saldo netto da finanziare è fissato in 33.600 milioni di euro, mentre il ricorso al mercato finanziario non può superare 260.000 milioni di euro, con possibilità di indebitamento all'estero fino a 4.000 milioni di euro per interventi specifici. La norma riguarda direttamente il Governo e il Parlamento nella gestione della finanza pubblica, ma ha riflessi su tutta l'economia nazionale poiché influenza la disponibilità di risorse pubbliche e le politiche fiscali. Un aspetto rilevante è che le maggiori disponibilità di bilancio dovevano essere destinate alla riduzione della pressione fiscale su famiglie con figli e percettori di reddito medio-basso, con priorità per lavoratori dipendenti e pensionati.

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Riferimento normativo

LEGGE 22 dicembre 2008, n. 203

Testo normativo

LEGGE n. 203/2008 # LEGGE 22 dicembre 2008, n. 203 ## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Risultati differenziali) 1. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di competenza, in 260.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2009. 2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 19.800 milioni di euro e in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.150 milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 245.000 milioni di euro e in 225.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni di euro e n 3.100 milioni di euro e il livello massimo lei ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro e in 217.000 milioni di euro. 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono ai netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2009 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria pei gli anni 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascriti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio): «Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonchè le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonchè per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell' art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a); i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7. 4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione , la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento. 6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonchè le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater).».

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La Legge 203/2008 è il riferimento normativo per comprendere i vincoli di bilancio dello Stato, il saldo netto da finanziare, il ricorso al mercato finanziario e la programmazione economico-finanziaria pluriennale. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per analizzare le politiche fiscali, le variazioni di aliquote tributarie e l'impatto delle misure di sostegno all'economia sulla gestione delle imposte e dei contributi.

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