Legge

Legge 20/2016

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. (16G00028)

Pubblicato: 25/02/2016 In vigore dal: 15/02/2016 Documento ufficiale

Quali sono i criteri di parità di genere che la legge 20/2016 introduce per le candidature nei consigli regionali?

Spiegato da FiscoAI
La legge 20/2016 modifica l'articolo 4 della legge 165/2004 introducendo il principio della parità di genere nell'accesso alle cariche elettive regionali. La norma si applica a tutte le regioni italiane e riguarda le modalità di presentazione delle candidature per le elezioni dei consigli regionali. In pratica, la legge stabilisce tre diversi meccanismi a seconda del sistema elettorale adottato: quando è prevista l'espressione di preferenze, i candidati dello stesso sesso non possono superare il 60% della lista e l'elettore deve poter esprimere almeno due preferenze, di cui una obbligatoriamente per un candidato di sesso diverso; quando le liste non prevedono preferenze, è obbligatoria l'alternanza tra candidati di sesso diverso mantenendo il limite del 60%; nei collegi uninominali, deve esserci equilibrio tra le candidature dello stesso simbolo con lo stesso limite del 60%. Aspetto rilevante è che il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l'annullamento delle preferenze successive alla prima nel sistema con preferenze, garantendo così l'effettività della norma.

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Riferimento normativo

LEGGE 15 febbraio 2016, n. 20

Testo normativo

LEGGE n. 20/2016 # LEGGE 15 febbraio 2016, n. 20 ## Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. (16G00028) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all' articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165 , in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165 , la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che: 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima; 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale; 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 4 della legge 2 luglio, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione ), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2004 , come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 4. (Disposizioni di principio, in attuazione dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione , in materia di sistema di elezione). - 1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze; b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta; c) divieto di mandato imperativo; c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che: 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima; 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale; 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.».

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La legge 20/2016 rappresenta un intervento normativo sulla parità di genere e rappresentanza paritaria nelle elezioni regionali, disciplinando quote di genere, candidature equilibrate e alternanza tra donne e uomini. Amministrativisti e esperti di diritto elettorale la consultano per questioni relative a sistemi elettorali regionali, principi costituzionali di pari opportunità e modalità di presentazione delle liste elettorali.

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