Quale stanziamento è previsto dal Decreto-Legge 2/2005 per gli interventi umanitari nel sudest asiatico e come viene finanziato?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 2/2005, emanato il 19 gennaio 2005, rappresenta l'intervento normativo italiano in risposta all'emergenza umanitaria seguita allo tsunami del 26 dicembre 2004 nel sudest asiatico. Il provvedimento autorizza una spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2005, destinati a interventi di cooperazione allo sviluppo, ricostruzione delle infrastrutture sanitarie e socioeconomiche, e partecipazione alle iniziative multilaterali delle Nazioni Unite. Il finanziamento avviene mediante riduzione della spesa autorizzata dalla Legge 26 febbraio 1987, n. 49 (legge sulla cooperazione internazionale), prelevando i fondi dalla dotazione del Ministero degli Affari Esteri già stanziata nella Tabella C della Legge di Bilancio 2004 (n. 311/2004). Si tratta di uno strumento di urgenza costituzionale che consente al Governo di agire immediatamente senza attendere l'iter legislativo ordinario, garantendo la rapida risposta italiana alle raccomandazioni dell'ONU formulate nella Conferenza dei Paesi donatori di Ginevra dell'11 gennaio 2005.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2005, n. 2
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 2/2005
# DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2005, n. 2
## Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Considerata la situazione di grave emergenza umanitaria in atto nell'area del sudest asiatico, determinatasi a seguito della catastrofe naturale occorsa il 26 dicembre 2004; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fornire immediato sostegno alle popolazioni, anche mediante la partecipazione all'azione multilaterale alla ricostruzione dei Paesi ed al ripristino delle infrastrutture sanitarie e socioeconomiche di base; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari, in adesione alle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, formulate al termine della Conferenza dei Paesi donatori, svoltasi a Ginevra l'11 gennaio 2005; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostruzione di Fondi internazionali di sviluppo, nonchè l'erogazione del contributo italiano al Fondo Globale di lotta all'AIDS, malaria e tubercolosi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi di cooperazione allo sviluppo 1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonchè per la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 70.000.000 (( per l'anno 2005 )) . 2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante (( corrispondente riduzione dell'autorizzazione )) di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , come (( determinata )) nella Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , alla voce Ministero degli affari esteri.
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Il Decreto-Legge 2/2005 disciplina gli stanziamenti per la cooperazione internazionale e gli aiuti umanitari, operando mediante riassegnazione di fondi da capitoli di bilancio preesistenti secondo la Legge 49/1987. Professionisti che operano nel settore della finanza pubblica e della contabilità di Stato consultano questo decreto per comprendere le modalità di gestione dei fondi destinati a interventi multilaterali, contributi a organismi internazionali e partecipazione a fondi globali per la lotta a malattie endemiche.
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