Cosa stabilisce il Decreto-Legge 2/2000 in materia di valutazione delle prove nei procedimenti penali in corso?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 2/2000 è stato emanato per dare attuazione urgente all'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha riformato il diritto al giusto processo. Si applica ai procedimenti penali già in corso al momento dell'entrata in vigore della riforma costituzionale (7 gennaio 2000), in attesa dell'approvazione di una legge ordinaria che disciplini completamente l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione. Il decreto stabilisce regole transitorie sulla valutazione delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari: queste possono essere utilizzate nel dibattimento solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, a meno che non risulti provato (in contraddittorio) che il dichiarante è stato sottoposto a violenza, minaccia o corruzione per sottrarsi all'esame dell'imputato o del difensore. In pratica, il decreto introduce un principio di maggiore garanzia per l'imputato, richiedendo una corroborazione delle prove dichiarative acquisite senza contraddittorio. Per i procedimenti minorili, il giudice dell'udienza preliminare deve informare l'imputato della possibilità di definire il procedimento in quella fase se ritiene di poter decidere allo stato degli atti.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2000, n. 2
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 2/2000
# DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2000, n. 2
## Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 , che entra in vigore il 7 gennaio 2000; Rilevato che l'articolo 2 della citata legge costituzionale rinvia alla legge ordinaria la disciplina dell'applicazione dei principi dettati dalla normativa costituzionale ai procedimenti penali in corso; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione al citato articolo 2, stabilendo le regole da applicare ai procedimenti penali in corso; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (( 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell' articolo 111 della Costituzione , come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 , ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all' articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi. 2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità. 3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinchè si sottragga all'esame. 4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse. 5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente))
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Il Decreto-Legge 2/2000 è il riferimento normativo per comprendere l'applicazione transitoria dei principi del giusto processo, del contraddittorio, della valutazione della prova e dell'attendibilità delle dichiarazioni nei procedimenti penali in corso. Avvocati penalisti e magistrati lo consultano per questioni relative alla corroborazione probatoria, alla violazione dei diritti della difesa, e alle garanzie procedurali nei giudizi già iniziati prima della riforma costituzionale del 1999.
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