Legge

Legge 2/1988

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Pubblicato: 13/01/1988 In vigore dal: 12/01/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1988, n. 2

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 2/1988 # DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1988, n. 2 ## Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47 , come modificata e integrata dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 , nonchè dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656 , convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare ulteriori modifiche alla normativa sopracitata in materia di sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all' articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987. 2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , è abrogato. 3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all' articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656 , convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780 , è ulteriormente prorogato al ((30 giugno 1989)) . Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 , e successive modificazioni.

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