Legge Procedimenti

Legge 2/1979

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817.

Pubblicato: 11/01/1979 In vigore dal: 08/01/1979 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 2/1979 riguardo ai termini di versamento del prezzo di acquisto nel diritto di riscatto?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 2/1979 fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 590/1965, chiarendo che le regole sui termini e le modalità di versamento del prezzo di acquisto (previste dal sesto e settimo comma) si applicano anche ai casi disciplinati dal quinto comma dello stesso articolo. Questa norma riguarda principalmente le situazioni di riscatto di beni, in particolare nel contesto delle vendite con patto di riscatto, e interessa coloro che esercitano diritti di riscatto o i loro successori. In pratica, la legge stabilisce che i termini per il versamento del prezzo decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente (o di chi lo sostituisce) alla dichiarazione di riscatto, oppure, qualora vi sia contestazione, dal momento in cui la sentenza diventa definitiva riconoscendo il diritto di riscatto. Per commercialisti e professionisti del settore immobiliare, questa norma è rilevante perché chiarisce i tempi entro cui deve avvenire il pagamento del prezzo nelle operazioni di riscatto, evitando ambiguità interpretative e definendo con precisione quando iniziano a decorrere i termini procedurali.

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Riferimento normativo

LEGGE 8 gennaio 1979, n. 2

Testo normativo

LEGGE n. 2/1979 # LEGGE 8 gennaio 1979, n. 2 ## Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico La disciplina relativa al versamento del prezzo di acquisto, prevista dal sesto e dal settimo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 817 , si intende riferita anche ai casi di cui al quinto comma dello stesso articolo. I termini decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto. La presente legge costituisce interpretazione autentica della legge 26 maggio 1965, n. 590 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 gennaio 1979 PERTINI ANDREOTTI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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La Legge 2/1979 è fondamentale per chi opera con diritti di riscatto, patti di riscatto e trasferimenti immobiliari, poiché interpreta autenticamente le disposizioni sulla liquidazione del prezzo di acquisto. Consulenti e notai la consultano per chiarire i termini di versamento, la comunicazione dell'adesione al riscatto e gli effetti del passaggio in giudicato della sentenza nelle controversie su diritti reali immobiliari.

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