Legge

Legge 198/2016

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofoni

Pubblicato: 31/10/2016 In vigore dal: 26/10/2016 Documento ufficiale

Quali soggetti sono tenuti a versare il contributo di solidarietà dello 0,1% e come viene calcolato?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 198/2016 istituisce un contributo di solidarietà pari allo 0,1% del reddito complessivo a carico di tre categorie di soggetti passivi IRPEF e IRES. La prima categoria comprende i concessionari della raccolta pubblicitaria su stampa quotidiana, periodica e mezzi radiotelevisivi e digitali. La seconda riguarda le società che operano nel settore dell'informazione e comunicazione svolgendo raccolta pubblicitaria diretta, con calcolo proporzionale rispetto ai ricavi da tale attività. La terza categoria include i soggetti che esercitano intermediazione nel mercato pubblicitario attraverso ricerca e acquisto di spazi su tutti i mezzi informativi, inclusa internet.

Il contributo viene calcolato applicando l'aliquota dello 0,1% al reddito complessivo secondo le disposizioni del TUIR (DPR 917/1986). Le somme versate confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per alimentare il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione. Per le società con attività mista, il reddito rilevante è calcolato proporzionalmente rispetto alla quota di ricavi derivanti specificamente dall'attività di raccolta pubblicitaria. Questo meccanismo consente di finanziare interventi a sostegno dell'editoria e dell'emittenza locale attraverso una contribuzione del settore pubblicitario.

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Riferimento normativo

LEGGE 26 ottobre 2016, n. 198

Testo normativo

LEGGE n. 198/2016 # LEGGE 26 ottobre 2016, n. 198 ## Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. (16G00211) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione 1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all' articolo 21 della Costituzione , in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonchè di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonchè lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo». 2. Nel Fondo confluiscono: a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all' articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ; b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell' articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ; c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge; d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 : 1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; 2) società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività; 3) altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet. 3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo. 4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. 5. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 . 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ((ivi compreso il rifinanziamento degli interventi)) di cui all' articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 . 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. (4) -------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che "Il Fondo di cui all' articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 , è incrementato di 75.883.298 euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

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Il contributo di solidarietà dello 0,1% si applica al reddito complessivo secondo il TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), interessando concessionari pubblicitari, società di intermediazione pubblicitaria e operatori del settore informazione-comunicazione. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare l'assoggettamento dei clienti a questa imposta di scopo, calcolando correttamente il reddito imponibile e la base di calcolo proporzionale per le attività miste, con versamento all'entrata dello Stato per il finanziamento del pluralismo informativo.

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