Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
Come viene determinato il capitale iniziale delle società per azioni derivanti dalla trasformazione di enti pubblici secondo il decreto-legge 198/1993?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 198/1993 disciplina il processo di determinazione definitiva del capitale iniziale per gli enti pubblici trasformati in società per azioni, in attuazione del decreto-legge 333/1992. La norma prevede che il Ministro del tesoro determini il capitale iniziale sulla base del netto patrimoniale risultante dagli ultimi bilanci disponibili. I consigli di amministrazione delle società devono proporre, entro il 31 dicembre 1994, una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, supportata da relazioni di società specializzate o esperti indipendenti, garantendo che i valori proposti rispettino i criteri di valutazione previsti dalla legge 408/1990. In via transitoria, prima della determinazione definitiva del Ministro, gli organi sociali possono determinare il patrimonio netto in misura non superiore ai criteri legali e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. La differenza tra il netto patrimoniale originario e il patrimonio netto rivalutato può essere imputata a una speciale riserva o al capitale sociale, oppure possono ricostituirsi le riserve precedenti mantenendo il loro regime civilistico e fiscale originario.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 21 giugno 1993, n. 198
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 198/1993
# DECRETO-LEGGE 21 giugno 1993, n. 198
## Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale
degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del
capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
Art. 1 1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , è sostituito dai seguenti: "Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna (( delle predette società per azioni devono, )) entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o più società specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 . Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dismissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'articolo 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'articolo 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 198/1993 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Questa normativa riguarda la trasformazione di enti pubblici in società per azioni, la rivalutazione del patrimonio netto, la determinazione del capitale iniziale e i criteri di valutazione secondo la legge 408/1990. È rilevante per commercialisti e consulenti aziendali che gestiscono operazioni di trasformazione di enti pubblici, in particolare per quanto concerne le riserve di rivalutazione, il trattamento fiscale delle differenze patrimoniali e la corretta imputazione contabile delle rettifiche di bilancio.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.