Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalita' dello Stato.
Cosa stabilisce la Legge 196/2001 in merito alle indagini preliminari per i delitti contro la personalità dello Stato?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 196/2001 è una legge di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 98/2001 del 5 aprile 2001. Il provvedimento modifica i termini massimi di durata delle indagini preliminari per taluni delitti contro la personalità dello Stato, ovvero quei reati che minacciano l'integrità, l'indipendenza e il funzionamento dello Stato italiano. La norma riguarda principalmente gli organi inquirenti (Procure della Repubblica e Polizia Giudiziaria) e i magistrati che conducono indagini su questi specifici reati. In pratica, la legge interviene sulla procedura penale allungando o modificando i tempi entro cui le indagini preliminari devono concludersi, garantendo maggiore tempo agli investigatori per raccogliere prove su delitti particolarmente gravi e complessi. Questo aspetto è rilevante per gli avvocati penalisti e i professionisti del diritto che seguono procedimenti riguardanti crimini di Stato, poiché incide direttamente sulla durata della fase investigativa e sui diritti della difesa.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 maggio 2001, n. 196
Testo normativo
LEGGE n. 196/2001
# LEGGE 14 maggio 2001, n. 196
## Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante
modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari
riguardanti taluni delitti contro la personalita' dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. È convertito in legge il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98 , recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino
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La Legge 196/2001 modifica i termini procedurali delle indagini preliminari secondo il codice di procedura penale, interessando specificamente i delitti contro la personalità dello Stato e la sicurezza della Repubblica. Avvocati penalisti e magistrati inquirenti consultano questa norma per comprendere i limiti temporali delle indagini, la durata massima dei termini procedurali e le garanzie difensive nel processo penale.
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