Quali erano le disposizioni principali della Legge 196/1997 sulla promozione dell'occupazione e cosa è accaduto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 196/1997 era una normativa italiana volta a promuovere l'occupazione attraverso disposizioni che regolavano il lavoro temporaneo e a termine. Gli articoli da 1 a 11 di questa legge sono stati successivamente abrogati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha introdotto una nuova disciplina del mercato del lavoro. Tuttavia, per garantire continuità normativa, il decreto legislativo ha previsto una disciplina transitoria: i contratti collettivi nazionali di lavoro già stipulati secondo le modalità della legge 196/1997 hanno mantenuto efficacia fino alla loro naturale scadenza. In particolare, le clausole relative alla determinazione delle esigenze temporanee che consentivano la somministrazione di lavoro a termine hanno continuato a produrre effetti fino alla scadenza dei contratti collettivi, salvo diverse intese tra le parti. Questa soluzione ha permesso di evitare vuoti normativi e di garantire stabilità ai rapporti contrattuali già in essere al momento dell'abrogazione.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 giugno 1997, n. 196
Testo normativo
LEGGE n. 196/1997
# LEGGE 24 giugno 1997, n. 196
## Norme in materia di promozione dell'occupazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 )) ((12)) ------------------ AGGIORNAMENTO (12) Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 86, comma 3) che "In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196 , vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale."
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La Legge 196/1997 rappresenta un precedente importante nella regolamentazione del lavoro temporaneo, della somministrazione di lavoro a termine e dei contratti collettivi nazionali di lavoro in Italia. Professionisti del diritto del lavoro e consulenti aziendali devono conoscere le disposizioni transitorie previste dal D.Lgs. 276/2003 per comprendere l'evoluzione della normativa su occupazione, contrattazione collettiva e flessibilità del mercato del lavoro.
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