Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in
materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase
post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed alla protezione civile. (09G0208)
Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 195/2009 riguardanti la gestione post-emergenziale del terremoto dell'Abruzzo del 6 aprile 2009 e la cessazione dello stato di emergenza rifiuti in Campania?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 195/2009, emanato il 30 dicembre 2009, affronta tre ambiti principali: la transizione dalla fase emergenziale alla ricostruzione in Abruzzo, la normalizzazione della gestione rifiuti in Campania e il rafforzamento della protezione civile nazionale. Per quanto riguarda l'Abruzzo, il Presidente della Regione assume il ruolo di Commissario delegato per la ricostruzione a partire dal 1° febbraio 2010, ereditando i poteri straordinari precedentemente esercitati dal Commissario emergenziale, con l'esclusione degli interventi abitativi (C.A.S.E., MAP e MUSP). Il decreto prevede un passaggio di consegne ordinato, con obbligo di rendicontazione completa dello stato degli interventi, della situazione contabile e dei debiti derivanti dalle obbligazioni assunte durante l'emergenza. In Campania, il decreto disciplina l'uscita dallo stato di emergenza rifiuti in scadenza al 31 dicembre 2009, garantendo il rientro nel regime ordinario senza interruzioni nei servizi di gestione. Il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative dettagliate sulle spese sostenute entro novanta giorni dalla conversione in legge e al termine dell'emergenza, assicurando trasparenza e controllo parlamentare sulla gestione delle risorse pubbliche straordinarie.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 195
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 195/2009
# DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 195
## Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in
materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase
post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed alla protezione civile. (09G0208)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il superamento della fase di prima emergenza connessa agli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo attraverso la definizione dell'assetto di competenze degli enti coinvolti, allo scopo di consentire che la fase della ricostruzione proceda di pari passo rispetto agli interventi di assistenza alla popolazione; Considerato che l'emergenza in atto nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania scade il 31 dicembre 2009 e che, in considerazione del complesso di attività svolte, si rende necessario definire con somma urgenza misure atte ad assicurare il rientro nel regime ordinario, evitando altresì che le attività di gestione dei rifiuti siano negativamente incise dalle procedure per la completa definizione delle attività afferenti al passaggio di consegne; Considerato che i numerosi eventi calamitosi in atto possono essere adeguatamente fronteggiati soltanto attraverso l'immediato rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile e che pertanto si rende necessario adottare disposizioni urgenti per rendere più incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adozione di misure straordinarie di carattere amministrativo, atte a consentire la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, anche al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009. 1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 . Il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci dei comuni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , nonchè i presidenti delle province interessate, per le rispettive competenze. Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennità di alcun genere. 2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonchè la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009 , vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese. 2-bis. Ferma la previsione di cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Le informative sono trasmesse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a conclusione dell'emergenza. 2-ter. Le disposizioni di cui all' articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti. 2-quater. All' articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "9-bis. Le ordinanze di cui all' articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte". ((9)) ------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 26 aprile 2013, n. 43 , convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 , ha disposto (con l'art. 8, comma 5-bis) che "Le disponibilità di cui all'articolo l del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 , sono integralmente ripristinate per l'anno 2013".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 195/2009 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il decreto-legge 195/2009 è lo strumento normativo di riferimento per la gestione della fase post-emergenziale in Abruzzo, affrontando tematiche di commissariamento straordinario, rendicontazione della spesa pubblica e trasferimento di competenze amministrative. Enti locali, sindaci, presidenti di provincia e amministrazioni regionali devono conoscere le disposizioni su ordinanze derogatorie, poteri straordinari del Commissario delegato, gestione dei debiti emergenziali e controllo parlamentare della spesa. Il decreto interagisce con il decreto-legge 39/2009 e disciplina aspetti critici come la continuità amministrativa, la tracciabilità dei fondi e le modalità di transizione verso l'ordinaria gestione territoriale.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.