Legge

Legge 194/2004

Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari gia' dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma una tantum.

Pubblicato: 04/08/2004 In vigore dal: 22/07/2004 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di estinzione delle pensioni degli ex militari eritrei e come viene calcolata la somma una tantum prevista dalla legge 194/2004?

Spiegato da FiscoAI
La legge 194/2004 disciplina la sostituzione degli assegni pensionistici e degli assegni straordinari legati a decorazioni al valor militare degli ex dipendenti dell'Amministrazione italiana dell'Eritrea con un'unica soluzione economica. La norma si applica esclusivamente a questo specifico gruppo di beneficiari, già riconosciuti dalla legge 1117/1955, e prevede che il pagamento avvenga tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, previa manifestazione del consenso esplicito dell'avente diritto. La somma una tantum è calcolata come il doppio del totale degli assegni percepiti negli ultimi quattro anni antecedenti l'entrata in vigore della legge. Le modalità operative e le informazioni da comunicare ai beneficiari sono state definite successivamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con l'obiettivo di completare l'impegno di spesa entro l'anno 2004. Questa operazione rappresenta una liquidazione definitiva delle posizioni pensionistiche, estinguendo completamente i diritti alle prestazioni ricorrenti precedentemente erogate.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 22 luglio 2004, n. 194

Testo normativo

LEGGE n. 194/2004 # LEGGE 22 luglio 2004, n. 194 ## Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari gia' dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma una tantum. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117 , e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, sono sostituiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma una tantum di cui al comma 2. 2. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in conformità al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, una somma una tantum pari al doppio del totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni. 3. Le modalità di corresponsione della somma una tantum di cui al presente articolo, nonchè le informazioni da comunicare ai beneficiari, ai fini della manifestazione del consenso di cui al comma 1, sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare che l'impegno di spesa si verifichi nell'anno 2004. Avvertenza: Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tascritti. Nota all'art. 1. - Gli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, 1117 (Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea), sono i seguenti: «Art. 1. - Al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea è riconosciuto, in relazione alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del 29 gennaio 1952, per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo art. 2, applicando agli ex militari libici le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, primo e secondo comma , e 13, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 . È altresì riconosciuto il diritto ai trattamenti previsti dalle medesime disposizioni a favore degli orfani, del coniuge superstite e degli ascendenti del militare deceduto. Il periodo di tempo compreso fra la data di cessazione dell'Amministrazione dei suddetti territori da parte dell'Italia e la data di entrata in vigore del Trattato di pace è computato in aggiunta all'anzianità di servizio del personale di cui sopra ai soli fini dei trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo. A giudizio dell'Amministrazione possono essere concessi al predetto personale premi speciali di merito o di lungo servizio di importo non superiore a quindici volte la somma complessiva corrisposta per arretrati di pensione, per altri trattamenti di quiescenza, ovvero per gratificazione di lungo servizio previsti dalle disposizioni richiamate nel seguente art. 2. Ai ratei di pensione con scadenza successiva al 31 dicembre 1955 possono essere aggiunti premi di importo non superiore a venti volte l'ammontare dei ratei medesimi. Le somme depositate dagli ex militari libici ed eritrei presso le casse dei comandi e reparti militari saranno rimborsate su presentazione di documenti attestanti il deposito.». «Art. 2. - Le attribuzioni conferite al Ministero della Africa italiana, ai Governi ed ai comandi truppe dell'Eritrea e della Libia dal regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608 , modficato con regio decreto 18 maggio 1931, n. 901 , con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 , e con regio decreto 17 settembre 1940, n. 1630 , dal regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786 , anch'esso modificato con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 , e con regio decreto 18 marzo 1935, n. 496 , e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 , nonchè da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale civile e militare libico ed eritreo, sono devolute al Ministero degli affari esteri, il quale vi potrà provvedere, in tutto o in parte, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti per territorio, che si avvarranno, ove eccezionalmente occorra, di apposite commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme predette.».

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 194/2004 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La legge 194/2004 riguarda l'estinzione di trattamenti pensionistici e assegni straordinari per ex militari eritrei, con riferimento alla legge 1117/1955 e alle risoluzioni ONU del 1950-1952. Commercialisti e consulenti che operano in materia di diritti acquisiti, liquidazioni una tantum e gestione di posizioni pensionistiche storiche trovano in questa norma i criteri di calcolo della somma forfettaria e le modalità di corresponsione attraverso canali diplomatici.

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 2004

Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all'articolo 92 del decreto legi… Interpello AdE 42 Accordo Svizzera-UE del 26 ottobre 2004 – Articolo 9 in materia di tassazione dei dividen… Risoluzione AdE 5409676 Decadenza dai benefici fiscali IAP per costituzione infraquinquennale di diritto di super… Interpello AdE 99 Interpello probatorio – fusione per incorporazione di una società consolidante con societ… Risoluzione AdE 302439 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme ric… Risoluzione AdE 311 Indagini finanziarie - Poteri degli uffici: art. 32, primo comma, numeri 2), 5) e 7) del … Circolare 600 Precisazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2004, n… Provvedimento AdE 12605 Quesiti riguardanti la comunicazione dell’impronta relativa ai documenti informatici rile… Circolare 299627

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026
Vedi tutti i Legge →