Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.
Quali sono gli stanziamenti e le modalità di finanziamento previsti dalla Legge 193/2004 per la tutela del patrimonio culturale degli esuli italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 193/2004 proroga e rifinanzia due precedenti leggi del 2001 dedicate alla protezione del patrimonio storico-culturale delle comunità di esuli italiani provenienti dall'Istria, Fiume e Dalmazia, nonché agli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia. La norma autorizza una spesa di 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, destinata a finanziare convegni, mostre, seminari, centri di documentazione, iniziative di valorizzazione culturale e manifestazioni volte a mantenere i contatti con le terre di origine. Gli stanziamenti sono gestiti mediante convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli, con ripartizione annuale affidata al Ministro per i Beni e le Attività Culturali in concerto con il Ministro degli Affari Esteri. Il finanziamento è coperto mediante riduzione del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 28 luglio 2004, n. 193
Testo normativo
LEGGE n. 193/2004
# LEGGE 28 luglio 2004, n. 193
## Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante
interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle
comunita' degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla
Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in
favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72 1 . Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72 , è autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 2. All' articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»; b) la parola: «sentiti» è sostituita dalla seguente: «sentita»; c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri» sono soppresse; d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri». 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge 16 marzo 2001, n. 72 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2001, n. 73, reca «Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia». Si riporta il testo dell'art. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 1. - 1. Ai fini di cui all'art. 9 della Cosituzione, la Repubblica tutela le tradizioni storiche culturali e linguistiche italiane delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, con riferimento agli usi, ai costumi ed alle espressioni artistiche, letterarie e musicali che ne costituiscono il patrimonio culturale popolare ed il legame storico con le terre di origine. 2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 vengono sostenuti progetti specifici aventi ad oggetto: a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio; b) istituzione e potenziamento di centri di documentazione sulle terre di origine e sulle vicende dell'esodo dalle medesime e dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione; c) iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, anche tramite stampa periodica, della storia, della cultura, delle arti plastiche e figurative, della musica, delle tradizioni linguistiche e dialettali neolatine, dell'artigianato e del costume delle regioni di provenienza; d) organizzazione di manifestazioni e di incontri, volti a favorire il mantenimento di contatti culturali con le terre di origine. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per il periodo 2001-2003, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. Lo stanziamento di cui al comma 3 è utilizzato mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa adeguata consultazione con associazioni e centri culturali, esistenti alla data del 31 maggio 2000, promossi dagli esuli dai detti territori e che si pongano come fine statutario preminente lo studio e la ricerca sul patrimonio storico culturale dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia. La convenzione stabilisce annualmente le modalità di accesso ai finanziamenti e di erogazione degli stessi, le procedure per i controlli sulle spese ad essi connesse e i termini di presentazione delle relative domande. Per le iniziative di cui al comma 2 deve essere sentita anche l'Unione italiana, rappresentativa degli italiani residenti nei territori di origine appartenenti alla Slovenia e alla Croazia. Alla ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 193/2004 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 193/2004 riguarda stanziamenti pubblici, bilancio dello Stato e variazioni di bilancio per finalità culturali e di tutela delle minoranze. Amministratori pubblici e responsabili di enti culturali devono conoscere le modalità di accesso ai finanziamenti, le procedure di controllo delle spese e i termini di presentazione delle domande previsti dalla convenzione annuale. La norma coinvolge anche aspetti di diritto amministrativo relativi alla gestione dei fondi pubblici e alla competenza dei ministeri nella ripartizione delle risorse.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.